Contenzioso

Pa, la Cassazione individua la competenza per il recupero delle retribuzioni

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di Angelina Turco

La Cassazione, nel decidere su un'istanza di regolamento di competenza proposta dal Tribunale, stabilisce che quando la causa riguarda il processo esecutivo per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato non valgono le normali regole della competenza del rito del lavoro.

Il Tribunale aveva proposto ricorso alla Corte di cassazione al fine dell'individuazione del giudice competente per territorio a decidere una causa avente ad oggetto l'opposizione proposta da una ex dipendente contro l'ingiunzione emessa da un Ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di ottenere la restituzione delle retribuzioni percepite a seguito di una sentenza poi riformata.

L'Ente pubblico aveva azionato un procedimento ingiuntivo per il pagamento delle Entrate patrimoniali degli enti pubblici ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

La Cassazione, con ordinanza del 9 novembre 2018, n. 28640, decide sulla competenza, chiarendo che l'articolo 3 del R.D. n. 639/1910 costituisce una norma speciale, dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, che prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio.

Pertanto, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla Pa spetta alla cognizione del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione (Cassazione, sez. 6 civ., ord. 18 luglio 2013, n. 17611), e non a quella del giudice competente per territorio, sulla base dell'articolo 413 del Codice di procedura civile, ovvero nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, o si trova l'azienda, o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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