Rapporti di lavoro

La nuova disciplina sui ricorsi estesa ai giudizi ancora pendenti

di Stefano Rossi

I nuovi ricorsi amministrativi incidono anche sui procedimenti in corso o su quelli esauriti. Se al 1° gennaio scorso i ricorsi avevano un procedimento definito, per effetto dell’intervenuta decisione o in conseguenza del decorso del termine, non possono essere applicati i novellati articoli 16 e 17 del Dlgs 124/2004

Ma in merito al decorso del termine per proporre ricorso è opportuno ricordare che l’articolo 13 comma 5 del Dlgs 124 prevede ora l’interruzione del termine sino alla scadenza prevista per la diffida ad adempiere le inosservanze. In sostanza:

• se l’atto di accertamento contiene la sola diffida ordinaria il termine dei 30 giorni decorrerà dopo 45 giorni;

• se l’atto contiene una diffida “ora per allora” il termine partirà invece dopo 15 giorni;

• se viceversa il verbale unico contiene anche illeciti non diffidabili il term ine decorrerà dopo 60 giorni.

In caso di verbali misti sarà preso in considerazione il termine più lungo.

Una particolare ipotesi è quella prevista dall’articolo 22 del Dlgs 150/2015 in cui il termine di diffida si allunga a 120 giorni per la regolarizzazione del lavoratore “in nero”; così il termine per proporre ricorso è di 150 giorni dalla notifica del verbale. Quindi, in questi casi, il termine per impugnare in tribunale le ordinanze ingiunzione decorre dal momento della notifica della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione in base al previgente articolo 16.

Invece, le nuove disposizioni si applicano per i ricorsi che alla data del 1° gennaio 2017 non sono stati ancora decisi o per i quali non si è ancora formato il silenzio-rigetto. In tali ipotesi gli ispettorati interregionali dovranno emettere una decisione di improcedibilità per le ordinanze ingiunzione, che non sono più oggetto di ricorso amministrativo. Di conseguenza, il termine per proporre opposizione a una ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017.

I ricorsi presentati dopo il 1° gennaio contro le ordinanze ingiunzione devono essere dichiarati inammissibili giacché non previsti dalla nuova disciplina.

Quindi il termine per proporre opposizione a ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notifica dell’ordinanza poiché non si è prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso amministrativo ai sensi dell’abrogato comma 3 dell’articolo 16 del decreto 124/2004. Del resto, l’articolo 17 non prevede più l’interruzione del termine per impugnare l’ordinanza ingiunzione (il comma 3, infatti, è stato abrogato), perché la stessa non può essere più oggetto di ricorso.

Di conseguenza, si può escludere una contemporanea pendenza del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione e del ricorso amministrativo contro il verbale ispettivo. Infatti, il procedimento amministrativo che si conclude con gli atti finalizzati alla riscossione delle sanzioni si dovrà conformare alla decisione del Comitato per i rapporti di lavoro.

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