Contenzioso

Indicare un ruolo errato tra i dipendenti da licenziare non limita il controllo del sindacato

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Nell'ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, l'omessa o la non corretta indicazione nella comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali circa la posizione professionale rivestita da una dipendente nell'organizzazione aziendale non è idonea a costituire un vizio che inficia la validità dei licenziamenti.

La Corte di cassazione osserva (sentenza 21718/2018) che non ogni dato inesatto o incompleto riferiti nella fase di avvio della procedura di riduzione del personale determina automaticamente un difetto sanzionabile per insufficienza della comunicazione iniziale prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 223/1991. Una tale conclusione può essere raggiunta nel solo caso in cui ne risulti vanificata o limitata la funzione sindacale di controllo e valutazione circa le ragioni aziendali a presidio della invocata riduzione del personale.

Ad avviso della Suprema corte, nella comunicazione preventiva il datore di lavoro può anche limitarsi a indicare il numero complessivo dei lavoratori in esubero, suddiviso tra i profili professionali presenti nell'organico aziendale, senza essere onerato della necessità di rendere informazioni più complete sulle mansioni svolte dai dipendenti e sul loro reparto di provenienza. L'idoneità della comunicazione inziale a soddisfare le esigenze di informazione, controllo ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali va riferito ai motivi della riduzione del personale e non si estende ad altri dati che sono necessari, invece, a valle della procedura per verificare la corretta selezione dei lavoratori in eccedenza.

La Cassazione ribadisce che l'approccio con il quale deve essere verificata la correttezza della comunicazione preventiva resa alle organizzazioni sindacali è unicamente di accertare se una falsa o incompleta rappresentazione della realtà aziendale possa compromettere l'esame congiunto di competenza delle parti sociali.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al licenziamento collettivo impugnato dalla dipendente di una casa di cura, la quale aveva avviato la procedura di riduzione del personale sul presupposto della esternalizzazione di tutti quei servizi non “core business” che appesantivano i costi della struttura. La lavoratrice aveva censurato la procedura collettiva di riduzione del personale sul presupposto che nella comunicazione iniziale era stato erroneamente indicato il ruolo aziendale ricoperto da una dipendente.

Riformando la decisione assunta dal tribunale di Roma, la Corte d'appello capitolina aveva ritenuto che l'errore compiuto dalla società nell'indicazione della posizione rivestita dalla dipendente non impedisse la partecipazione attiva del sindacato alla co-gestione della crisi.

La Corte di cassazione sposa la tesi della sentenza d'appello e conferma che il mero errore nell'indicazione del ruolo aziendale rivestito da uno dei dipendenti presenti nell'organigramma aziendale non è idoneo a inficiare la regolarità della comunicazione che apre la procedura di riduzione del personale. L'incompletezza o inesattezza dei dati può determinare un vizio della procedura, da cui deriva il diritto del dipendente licenziato all'indennizzo risarcitorio compreso tra 12 e 24 mensilità, solo nel caso in cui ciò incida sul diritto delle organizzazioni sindacali a svolgere quelle funzioni di controllo e di valutazione per le quali è preordinata la procedura prevista dagli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

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