Rapporti di lavoro

Durc online con il vaglio della Cassa edile se si applica il Ccnl dell’edilizia

di Silvano Imbriaci

Con D.M. 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015) sono state emanate le disposizioni attuative della disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 (conv. in l. n. 78/2014), recante Semplificazioni in materia di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Una delle maggiori novità nella nuova normativa di dettaglio entrata in vigore dal luglio 2015, riguarda la possibilità per i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (art. 2 del D.M.: oltre ai soggetti "pubblici" anche l'impresa o il lavoratore autonomo nonché le banche e gli intermediari finanziari su delega del titolare del credito) di accedere al servizio DURC on line, tramite il portale dell'INPS.

Facendo seguito alle prime istruzioni operative contenute nella circolare n. 126/2015, l'Inps con la circolare 31 gennaio 2017, n. 17, dà conto delle modifiche di due articoli del D.M. in questione, e precisamente l'art. 2 e l'art. 5, ad opera del D.M.23 febbraio 2016 (pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre 2016).

Per quanto riguarda l'art. 2, la norma (rubricata Verifica di regolarità contributiva) nella sua formulazione precedente consentiva la verifica ai soggetti di cui all'art. 1 nei confronti di INPS e di INAIL e alle imprese classificate nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia nei confronti delle Casse Edili. La modifica ministeriale estende la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate ai fini previdenziali nel settore edile, anche a quelle che, benché classificate in settori diversi, si trovino ad applicare il relativo contratto collettivo nazionale (cfr. circ. Min. Lav. n. 33/2016). Per le imprese che aderiscono al contratto collettivo del settore edile vi è infatti l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, e dunque l'estensione è del tutto logica e conseguente; sarà dunque possibile procedere all'interrogazione anche nei confronti delle Casse Edili, competenti ad attestare la regolarità contributiva sia nei confronti delle aziende classificate con s.c.s. 1/4.13.xx (edilizia) sia nei confronti di quelle che risultino classificate diversamente ma, applicando il CCNL dell'edilizia, siano soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle Casse Edili. Ciò comporterà che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse Edili (per quanto riguarda l'INAIL cfr. la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016).

L'art. 5 (Procedure Concorsuali), invece, regolamenta il rilascio del DURC nel caso di procedure concorsuali nelle quali vi sia continuazione dell'attività aziendale. La vecchia versione della norma contemplava, ai commi 2 e 3, le ipotesi di fallimento con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 270/1999 (al primo comma la norma tratta del concordato con continuità aziendale). Nel primo caso la regolarità era rilasciata, con riferimento agli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a condizione della loro insinuazione da parte degli Enti, così come, nel caso di amministrazione straordinaria, la regolarità era condizionata dalla avvenuta insinuazione dei crediti scaduti prima della data di dichiarazione di apertura della procedura. La nuova disciplina si muove in due direzioni. Da una parte estende le modalità di rilascio del DURC anche alle ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003 (risanamento grandi imprese in crisi). Dall'altra elimina il requisito condizionante dell'avvenuta insinuazione al passivo, da parte degli enti previdenziali, dei crediti contributivi scaduti. Per il rilascio del DURC è quindi ora sufficiente, per le imprese nelle situazioni di crisi di cui ai commi 2 e 3 cit., la regolarità contributiva dei periodi successivi alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, indipendentemente dall'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali. Queste nuove disposizioni troveranno applicazione non solo per le nuove richieste di verifica della regolarità contributiva, ma anche per quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della circolare (31 gennaio 2017).

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