Contrattazione

L’accordo sul potere organizzativo esclude la subordinazione

di Giampiero Falasca

Il Jobs act dei professionisti prevede una norma in tema di collaborazioni coordinate e continuative finora non molto reclamizzata, ma che potrà avere un impatto pratico rilevante.

L’articolo 14 della nuova legge modifica l’articolo 409 del Codice di procedura civile nella parte in cui sono definiti gli elementi costitutivi del rapporto di collaborazione. La norma, in particolare, stabilisce che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».

Questa modifica, secondo le intenzioni del legislatore, servirebbe ad agevolare l’applicazione concreta del meccanismo, previsto dal dlgs 81/2015, che comporta l’applicazione una “presunzione impropria” di subordinazione per i casi in cui il committente esercita un potere di organizzazione sull’attività del collaboratore.

Nel nuovo testo la regola generale stabilita dal dlgs 81/2015 resta confermata: tutti i rapporti di collaborazione vengono assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato ogni volta che il committente esercita nei confronti del collaboratore un potere di carattere organizzativo. Tuttavia non ogni forma di potere organizzativo esercitato dal committente determina l’applicazione delle regole del lavoro subordinato. Se questo potere - chiarisce la nuova legge - viene disciplinato e previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulata tra le parti non si applica la sostanziale equiparazione al lavoro subordinato.

In questo modo, il tema della presunzione di subordinazione potrà essere gestito in maniera molto meno complessa; con una buona regolamentazione contrattuale, infatti, ciascun committente potrà mettersi al riparo dalle pesanti conseguenze sanzionatorie che il dlgs 81/2015 fa discendere dalla cosiddetta etero-organizzazione.

La riforma appena approvata non cambia, invece, le altre regole applicabili al rapporto di collaborazione. Pertanto, resta confermata la disciplina generale che comporta la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi nei quali il committente esercita congiuntamente poteri tipici del datore di lavoro (potere direttivo, disciplinare e organizzativo). Resta confermata anche la disposizione che consente di escludere dalle conseguenze sanzionatorio connesse alla etero - organizzazione alcuni settori e tipologie di attività.

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