Anche i consulenti del lavoro possono cumulare i periodi assicurativi
Sulla Gazzetta ufficiale 132 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il comunicato del ministero del Lavoro relativo all’approvazione della delibera Enpacl 14 dicembre 2017, numero 182 concernente il cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, numero 228, come modificata dalla legge di bilancio 2017.
Il cumulo è un sistema particolare per conseguire il trattamento pensionistico che si affianca alla ricongiunzione e alla totalizzazione, consentendo di sommare la contribuzione accreditata in più casse previdenziali.
In sostanza, il legislatore riconosce al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Quindi il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione perché non determina alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, si distingue anche dalla totalizzazione perché non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Possono ricorrere al sistema del cumulo contributivo: i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per Ivs dei lavoratori dipendenti, autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, quelli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (esempio: Fondo volo, Fondo elettrici) nonchè gli iscritti alle casse professionali.
Inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso, comprese le casse professionali.
Così come ricordato dall'Inps con la circolare 60/2017, dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo a un trattamento pensionistico in una delle gestioni coinvolte. Il cumulo consente di utilizzare i periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione non solo di vecchiaia, ma anche anticipata, di inabilità e per i superstiti (indiretta e reversibilità).
Secondo la circolare Inps del 12 ottobre 2017, numero 140, i soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'ente previdenziale di ultima iscrizione e in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui alla legge 214/2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa di previdenza, l'interessato, alla maturazione dei citati requisiti, presenta la domanda di pensione all'Inps che avrà cura di inoltrarla all'ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.
Le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Sempre secondo l'Inps, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
La pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva, sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Il pagamento in regime di cumulo è effettuato dall'Inps che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.
Qualora siano in corso domande di totalizzazione precedenti il primo gennaio 2017 e il procedimento non sia concluso, l'interessato può recedere e optare per il cumulo.