Somministrazione, responsabilità solidale inapplicabile alla Pa
Il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone si è trovato ad esaminare un particolarissimo quanto inedito caso. L'ospedale San Martino – IST di Genova, istituto di diritto pubblico, in un periodo di “blocco delle assunzioni” ricorreva - per le proprie esigenze - all'avviamento di infermieri con contratto di lavoro interinale utilizzando un'impresa frusinate munita di tutte le autorizzazioni, la quale però inquadrava il personale avviato con contratto di apprendistato al fine di ottenere un risparmio sui contributi previdenziali da versare.
Attesa l'ovvia incompatibilità tra somministrazione e apprendistato, l'Inps richiedeva all'ospedale genovese il differenziale contributivo sulla base del principio di solidarietà previsto dall'articolo 23 del legge Biagi (Dlgs 276/03).
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1053/17, ha accolto il ricorso dell'Ospedale genovese.
Il punto interessante del contenzioso risiede nel tentativo di tener insieme il secondo comma dell'articolo 1 del Dlgs 276/03, che esclude la applicabilità della legge alla Pubblica amministrazione, e il diffuso ricorso alla somministrazione da parte di soggetti pubblici.
Il problema ulteriore - una volta superata l'incompatibilità tra contratto di somministrazione e Pa - diventa quello di verificare se la pubblica amministrazione è anche sottoposta alla solidarietà passiva verso dipendenti ed enti previdenziali in caso d'inadempimento da parte dei diretti datori di lavoro del personale utilizzato.
In tema di appalto la Cassazione in due occasioni ha negato il vincolo di solidarietà a carico della Pa (Cass. Sez lav. 7 luglio 2014 n. 15432, Cass. Sez. lav. 10 ottobre 2016 n. 20327).
Sempre in tema di esclusione della solidarietà passiva a carico della Pa va considerato l'articolo 9 del Dl 76/13 ha escluso il principio di solidarietà. Tale ultima norma con la richiamata sentenza n. 15432/16 della Cassazione, sezione lavoro, è stata giudicata non interpretativa (e quindi caratterizzata da portata retroattiva), né innovativa (e quindi tale da sostituire un disposto precedente diverso), bensì iterativa (e cioè tale da ribadire la esclusione del vincolo già ricavabile ed operante ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 276/03.
La medesima pronuncia ha poi rafforzato il principio espresso facendo leva sul principio di contabilità generale sancito dall'articolo 81 della Costituzione, in virtù del quale la Pa non può essere esposta a costi non preventivati.
Il Tribunale di Frosinone ha risolto il caso in commento, recependo i medesimi principi traslandoli ed applicandoli anche nell'ambito del contratto di somministrazione, riguardo al quale nessuna normativa è, medio tempore, intervenuta.
Alla luce dei principi d diritto esposti – esclusione della operatività della legge Biagi verso la Pa e rispetto del vincolo di contabilità pubblica sancito dall'articolo 81 della Costituzione – il Tribunale di Frosinone ha dichiarato insussistente il vincolo di solidarietà invocato dall'Inps.
Secondo il Tribunale, operando detti principi in materia di appalto a maggior ragione gli stessi vanno applicati anche in materia di somministrazione.
Riteniamo che a non diverse interpretazioni si giunge seguendo una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo.
La sentenza n. 1053/17 del Tribunale di Frosinone