Agevolazioni

Ultima settimana ai datori per assumere con il bonus «rioccupazione»

Per ingressi dal 1° luglio al 31 ottobre sconto mensile fino a 500 euro per sei mesi

di Ornella Laqua e Alessandro Rota Porta

Ultima settimana per poter stipulare i contratti di rioccupazione introdotti dall’articolo 41 del Dl 73/2021 (Sostegni-bis). Scade infatti il 31 ottobre il termine previsto dalla norma per attivare questi rapporti di lavoro: le regole operative sono state dettate dall’Inps con la circolare 115/2021 e con il messaggio 3050/2021. Il contratto prevede un esonero dai contributi a carico del datore di lavoro fino a 500 euro al mese, per un periodo di sei mesi, esclusi i premi Inail.

L’Inps ha precisato che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro: in questi casi, è consentito il differimento temporale, di pari durata, del periodo di godimento del beneficio.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, del lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, che abbiano effettuato nuove assunzioni con il contratto di rioccupazione fra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Il contratto si rivolge ai lavoratori disoccupati ex articolo 19 del Dlgs 150/2015, indipendentemente dal fatto che siano percettori o meno di un sussidio. È essenziale stipulare - in accordo con il lavoratore - un progetto individuale di inserimento, per garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo. Il programma dura sei mesi. Alla fine, le parti sono libere di recedere dal contratto, esercitando la previsione dell’articolo 2118 del Codice civile. In quest’ultimo caso, il recesso datoriale comporterà il recupero del beneficio contributivo fruito.

Un altro aspetto da verificare per accedere all’esonero è l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva: con riferimento ai primi, non bloccano il riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Inoltre, per non essere chiamati a restituire il beneficio, il datore di lavoro si deve impegnare a non effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi alla fine del periodo agevolato, sia nei confronti dello stesso lavoratore, sia di altri dipendenti di pari livello e categoria, in forza nella stessa unità produttiva.

È richiesto inoltre il rispetto dei principi generali per fruire dei bonus sulle assunzioni, individuati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, con alcune eccezioni. L’esonero spetta anche se le assunzioni incentivate avvengono in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro: si pensi, ad esempio, alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili. Il beneficio è concesso anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore, durante il contratto di rioccupazione, da parte di datori di lavoro collegati: in questi casi l’esonero, per il successivo rapporto, è riconoscibile per la durata dell’eventuale periodo residuo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©