Rapporti di lavoro

L’irreperibilità non osta alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato

di Antonio Carlo Scacco

Patto di servizio personalizzato sottoscrivibile anche dai soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora: sono le conclusioni della nota Anpal 30 luglio 2018, numero 9616, in risposta a una specifica richiesta di chiarimento avanzata dall'Inps.

Previsto dal Dlgs 150/2015, il patto viene stipulato tra i lavoratori disoccupati e il centro per l'impiego, previa opportuna profilazione del lavoratore, successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità telematica (Did) con la quale il disoccupato "ufficializza" al portale nazionale delle politiche del lavoro di essere disposto allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Queste attività (predisposizione del curriculum, partecipazione a colloqui di lavoro e ad attività formative, eccetera) vengono appunto riportate nel patto di servizio personalizzato.
Il patto, oltre a riportare il nominativo del responsabile designato dal centro per l'impiego, contiene altresì l'impegno del disoccupato ad accettare congrue offerte di lavoro.
A tale ultimo proposito il decreto del ministero del Lavoro 10 aprile 2018 ha reso noti i parametri (corrispondenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze/competenze maturate, distanza del luogo di lavoro, durata dello stato di disoccupazione e retribuzione) in base ai quali può essere definita "congrua" una offerta di lavoro.

I dubbi avanzati dall'Inps concernevano la opportunità di far firmare un patto di servizio personalizzato a soggetti dei quali fosse nota la irreperibilità e la assenza di fissa dimora.
L'Anpal ha risposto in proposito che fa fede l'indirizzo di domicilio obbligatoriamente comunicato dal disoccupato in sede di rilascio della Did online. Nello stesso patto di servizio la persona indica l'indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il centro per l'impiego, unitamente all'impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione dei meccanismi di condizionalità.

A tale scopo, anzi, l'Anpal suggerisce di comunicare all'interessato, ove sia nota la sua condizione di irreperibilità o assenza di fissa dimora, la circostanza che, ai fini dell'eventuale pagamento della prestazione o della attivazione dei meccanismi di condizionalità, farà fede l'indirizzo di domicilio dallo stesso obbligatoriamente indicato.

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