Edilizia, il decreto sicurezza rende obbligatorio notificare i cantieri anche al prefetto
Con la pubblicazione del Dl 4 ottobre 2018, numero 113 (decreto “sicurezza”) in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, numero 231, il governo irrigidisce il sistema dei controlli sui cantieri edili. L'articolo 26 di tale provvedimento, infatti, interviene direttamente sulla disciplina relativa alla notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili contenuta nell'articolo 99 del Dlgs 81/2008.
Tale disposizione rende obbligatorio per il committente o il responsabile dei lavori la notifica del cantiere prima dell'inizio dell'attività sia all'azienda sanitaria locale che alla direzione provinciale del lavoro, ora ispettorato territoriale del lavoro.
L'obbligo di notifica al prefetto
Per effetto della modifica per tali soggetti scatta, quindi, l'obbligo di notificare il cantiere anche al prefetto nel cui territorio ricade lo stesso, presentando un'apposita comunicazione contenente gli elementi minimi previsti dall'allegato XII del Dlgs 81/2008 (committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o partita Iva, delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, etc.).
E' bene precisare che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e l'innovazione introdotta dall'articolo 26 del Dl 113/2018 non appare tanto collegata alla tutela delle condizioni di lavoro in sé ma, soprattutto, alla tutela dell'ordine pubblico.
Tale norma, infatti, è contenuta nel titolo II recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa» ed ha quale obiettivo primario il monitoraggio dei cantieri al fine di contrastare i fenomeni di criminalità economica che, com'è noto, proprio nel settore dell'edilizia hanno trovato, almeno in alcuni contesti, terreno fertile.
In ogni caso l'adempimento in questione non riguarda tutti i cantieri ma solo quelli previsti dal comma 1, dell'articolo 99 del Dlgs 81/2008, ossia i cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici (articolo 90, comma 3); i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente; i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Resta fermo, inoltre, che copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente; da ricordare che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni (comitati paritetici territoriali) in attuazione dell'articolo 51 del Dlgs 81/2008, possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso i citati gli organi di vigilanza.
Entrata in vigore
Resta solo da evidenziare, infine, che l'obbligo di notifica dei cantieri è già in vigore dallo scorso 5 ottobre (articolo 40); si tratta, invero, di un'entrata “brutale” che certamente potrebbe mettere in difficoltà committenti e professionisti ancora all'oscuro di una norma inserita tra le pieghe di un provvedimento nato per altri fini.
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