Contenzioso

Domanda di pensione supplementare solo quando si ha il requisito d’età

di Antonello Orlando

La pensione supplementare non si può chiedere prima di aver compiuto il relativo requisito anagrafico. Con l’ordinanza 21189/2018 depositata ieri, la Corte di cassazione si è occupata della presentazione della domanda amministrativa di pensione supplementare.

L’assegno supplementare è riconosciuto a coloro che abbiano accantonato nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (Ago) e che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo come la gestione ex Inpdap, a due principali condizioni: aver compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e non possedere i requisiti contributivi per la liquidazione di una pensione di vecchiaia. Tale facoltà è stata estesa nei confronti dei titolari di una pensione principale che abbiano contemporaneamente contribuito alla gestione separata senza avere raggiunto diritto a pensione (articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996 - si veda il messaggio Inps 219/2013, punto 3).

La domanda è stata respinta dall’Inps in quanto l'assicurata l’aveva presentata poco più di due mesi prima del perfezionamento del requisito anagrafico richiesto (a suo tempo, 60 anni). I primi due gradi di giudizio hanno sostenuto le pretese dell’assicurata, ritenendo ammissibile la sua domanda, con decorrenza del trattamento pensionistico supplementare al compimento dell’età pensionabile.

La Suprema corte, esaminando il tenore letterale della norma istitutiva (articolo 5 della legge 1338/1962) ha invece dedotto una sostanziale affinità fra tale trattamento e quello della pensione di anzianità contributiva, come precedentemente regolato dall’articolo 22 della legge 153/1969.

Trattandosi di forme di pensionamento in cui la domanda amministrativa origina la decorrenza del trattamento (a oggi con decorrenza dal mese successivo della stessa, come disposto dall’articolo 24 della legge 214/2011 per la pensione anticipata), secondo la Cassazione la reiezione della domanda da parte di Inps è fondata, in quanto la richiesta di pensione, costitutiva della sua decorrenza, è stata fatta quando il requisito sostanziale dell’età anagrafica non era stato compiuto.

Ragionamento diverso è invece applicabile ancora oggi alla pensione di vecchiaia, la quale, a norma dell’articolo 6 della legge 155/1981, decorre sempre dal raggiungimento dell’età anagrafica in presenza del requisito contributivo, a prescindere dalla collocazione cronologica della domanda di pensione.

La Suprema corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello e sintetizzato che «il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa».

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