Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore dei fiori freschi recisi

di Rossella Quintavalle

Il 18 dicembre 2018 l'Ancef, unitamente a Fisascat Cisl, Flai Cigl e Uiltucs, ha rinnovato il Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e. Il nuovo contratto, che sostituisce in ogni sua parte l'accordo siglato in data 22 giugno 2016, ha validità quadriennale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche decorrenze diversamente previste.

Nel ricordare che la contrattazione di secondo livello si dovrà svolgere a livello aziendale o territoriale in riferimento a materie e istituti delegati dal Ccnl stesso, le parti ritengono importante individuare opportune azioni congiunte al fine di sensibilizzare gli enti pubblici alla conoscenza del settore e dell'importanza che lo stesso detiene non solo a livello stagionale ma anche stabile, nel quale sono impiegati migliaia di lavoratori. Le novità più rilevanti in rinnovo consistono negli aumenti salariali e nelle modifiche apportate in materia di lavoro a tempo parziale, assistenza e previdenza integrativa, oltre alla nuova opportunità concessa alle neo mamme di fruire di un ulteriore periodo di aspettativa post partum.

Per la parte economica viene stabilito un aumento contrattuale parametrato al 3° livello pari a 95,00 euro mensili con la seguente progressione:
• 25 euro mensili dal 1° gennaio 2019
• 25 euro mensili dal 1° gennaio 2020
• 25 euro mensili dal 1° gennaio 2021
• 20 euro mensili dal 1° gennaio 2022

Al Fondo Est, già individuato in precedenza quale Fondo di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è dovuto obbligatoriamente per i tempi indeterminati un versamento contributivo pari a 10,00 euro mensili a solo carico del datore di lavoro, oltre alla quota d'ingresso una tantum prevista dal regolamento del fondo. Il datore di lavoro che non provvede ad assicurare il dipendente al Fondo, è tenuto ad erogare in busta paga un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pario a 16,00 euro lordi da corrispondere per 14 mensilità, fermo restando il diritto al rimborso di un eventuale maggior danno subito in assenza di un'assicurazione sanitaria integrativa obbligatoria.

Per il lavoro a tempo determinato si farà riferimento alla normativa tempo per tempo vigenti. Sono confermate le causali che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, di carattere temporaneo o contingente, quali i temporanei incrementi dell'attività dovuti alle esigenze connesse a particolari prodotti florovivaistici, le sostituzione dei lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o assenti in ferie, gli occupati nelle attività connesse a progetti promozionali o pubblicitari e commerciali o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oltre a periodi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, ovvero impellenti esigenze connesse a cause di forza maggiore o di tipo produttive straordinarie connesse al miglioramento qualitativo peculiari dei prodotti florovivaistici. Le assunzioni effettuate con tali causali non potranno superare il 40% del personale in forza.

Relativamente al contratto stagionale a termine, viene confermato che lo stesso non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi e stabilito che le assunzioni effettuate a tale scopo sono espressamente escluse dal computo percentuale previsto per le assunzioni a tempo determinato.

Modificati i periodi di formazione nei contratti di apprendistato professionalizzante che vengono così stabiliti:
1° livello - 36 mesi;
2° livello - 36 mesi;
3° livello – 30 mesi (in precedenza 24 mesi);
4° livello - 30 mesi (in precedenza 24 mesi);
5° livello – 24 mesi (in precedenza 12 mesi).

Per il lavoro a tempo parziale viene inserita la possibilità di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori che certifichino problemi di salute dei figli con difficoltà di apprendimento in base alla legge 170/2010, da concedersi anche ai genitori affidatari.

Relativamente alla previdenza integrativa, affidata al Fondo Fon.Te, la quota a carico dell'impresa, per i lavoratori che aderiscono o hanno già aderito al fondo di previdenza integrativa, è elevata dall’1,2% all’1,4% della retribuzione utile al computo del Tfr. A tutela e sostegno della maternità le parti concordano che, su richiesta delle lavoratrici e sino al compimento dei 12 mesi di età dei figli, le puerpere possono richiedere, dopo aver fruito di tutte le ferie maturate, di un ulteriore periodo di aspettativa, retribuita con una indennità del 30% della retribuzione tabellare oltre agli scatti di anzianità ma senza maturazione degli istituti contrattuali differiti (tredicesima, quattordicesima, Tfr, ecc.).

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