Contenzioso

Licenziamento valido per il macchinista unico che lascia la cabina con il treno in corsa

di Mauro Pizzin

Il ricorso effettuato nei confronti di una società di trasporto su rotaia da parte di un macchinista, licenziato in base all'articolo 64 del ccnl di settore per avere abbandono per due volte la cabina di guida del treno ad alta velocità mentre quest'ultimo viaggiava a 250 chilometri orari, ha fornito alla Corte di cassazione l'opportunità di riepilogare le modalità di accertamento a cui deve attenersi il giudice di merito nel caso in cui si chieda l'invalidazione di un licenziamento disciplinare.

Il giudice - sottolinea la Corte nella sentenza 20931/18, depositata ieri – “deve in primo luogo verificare che l'infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi apprezzare in concreto la gravità dell'addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi”.

A questo scopo, la Corte ricorda che secondo costante giurisprudenza bisogna tenere conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, vale a dire del danno arrecato, dell'intensità del dolo o del grado di colpa, dei precedenti disciplinari, nonché di ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.

Tutti elementi, questi ultimi, a cui si è attenuto il giudice di merito: dopo avere accertato che l'unico macchinista alla guida del treno si era allontanato, contravvenendo alle disposizioni aziendali, e avesse fatto completo affidamento su un sistema meccanico non in grado di rilevare tutti gli ostacoli, ai fini del giudizio di gravità i magistrati hanno infatti valorizzato l'elemento soggettivo quando hanno considerato la “lunghissima esperienza” vantata dal dipendente quale circostanza che connotava più intensamente il profilo psicologico per essere il licenziato assolutamente “consapevole dei rischi a cui esponeva il mezzo e i suoi passeggeri”. Nel valutare, infine, il forte pregiudizio in relazione al pericolo derivante da un possibile incidente del treno con a bordo 400 passeggeri i giudici di merito hanno evidenziato, sul piano oggettivo, che il danno per la società di trasporto era “acuito” dal fatto che l'abbandono del posto di guida era stato notato (e il pericolo percepito) dai passeggeri del vagone di prima classe, prospiciente la porta della cabina di guida da cui “si affacciava” il dipendente.

La sentenza n. 20931/18 della Corte di cassazione

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