Accordo per utilizzo di lavoro intermittente
L’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, al co. 1, per quanto qui di interesse dispone che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a termine, con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne utilizza la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno. In relazione a quanto sopra deve ritenersi che il datore che opti per la stipula di un accordo aziendale debba rivolgersi alla RSU (se presente) o alle RSA. Nel caso di RSU non si pongono particolari problemi, in quanto il voto sull’accordo avviene a maggioranza. Nel caso in cui sia presente una sola RSA si può procedere tranquillamente; invece laddove siano presenti 2 o più RSA si ritiene che – per operare in assoluta tranquillità - l’accordo sia valido ove siglato da quella che rappresenti la maggioranza dei lavoratori. La norma non parla di CCNL, ma di contratti collettivi e, dunque, deve ritenersi che, in linea con quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, sia lecito la firma di 1 sola sigla sindacale, a condizione che questa sia comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. Infine, si ritiene che l’accordo non debba essere depositato presso la DTL perché l’art. 14, D.Lgs. n. 151/2015 prevede tale obbligo solamente per gli accordi che abbiano a oggetto benefici contributivi, fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali.