Soggetti a ritenuta i compensi fatturati dai soci alla Stp
Così come avviene negli studi professionali associati, pure nelle società tra professionisti (Stp) si pone il tema di remunerare i soci (tutti o taluni di essi), oltre che mediante la partecipazione all’utile annuale (tipico sistema retributivo dei soci senior), anche a fronte della fatturazione che sia da loro emessa nei confronti della struttura professionale cui appartengono (che è il metodo seguito per retribuire i soci più giovani, i quali evidentemente non partecipano agli utili, ma sono remunerati a seconda del loro grado di esperienza e del numero di ore lavorate). In questo caso:
a) i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera effettuate, e da costoro fatturati alla Stp, costituiscono redditi di lavoro autonomo e su di essi la Stp deve operare la ritenuta d’acconto;
b) i compensi corrisposti ai soci per le loro prestazioni d’opera sono deducibili dal reddito d’impresa conseguito dalla Stp.
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta (la 128 del 27 dicembre 2018) a un interpello nel quale è stato prospettato all’Agenzia il caso di una Stp costituita per l’esercizio della professione di dottore commercialista (tra esponenti di questa professione e altri soci non professionisti, intervenuti nel capitale sociale come “investitori”).
L’Agenzia ribadisce la sua nota posizione in ordine alla tipologia di reddito che le Stp producono: esse conseguono un reddito d’impresa in quanto, nonostante l’attività di tipo professionale che le medesime svolgono, si tratta comunque di «società tipiche disciplinate dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto». Da questo deriva che, in base al Tuir (articoli 6, comma 3, 73, comma 1, e 81), il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
Quanto ai redditi che i soci percepiscono a fronte delle fatture da costoro emesse in relazione al contratto d’opera professionale stipulato tra essi e la Stp, si tratta di redditi di lavoro autonomo (di cui all’articolo 53 del Tuir), sui quali la Stp è tenuta a operare la ritenuta d’acconto (articolo 25, Dpr 600/1973). Di conseguenza, la Stp deduce questi compensi corrisposti ai soci per le loro prestazioni d’opera.
La risposta dell'Entrate all'interpello n. 128/18