Previdenza

In arrivo nuove tranche di Cig Covid ma non per tutti: ecco i requisiti

di Ornella Laqua e Alessandro Rota Porta

Sono in arrivo nuove tranche di integrazioni salariali Covid, ma non per tutti. Le prevede il decreto fisco e lavoro collegato alla manovra (Dl 146/2021, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 252 del 21 ottobre e in vigore dal 22 ottobre). Il decreto introduce un nuovo rinnovo settoriale degli ammortizzatori, per sostenere le realtà ancora in crisi: a poter beneficiare della nuova proroga saranno sostanzialmente due platee di datori di lavoro.

I beneficiari

La prima, con riferimento alle sospensioni o alle riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguarda i datori che rientrano nelle tutele del fondo di integrazione salariale (Fis), dei fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015) e dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. Questi datori, in base all’articolo 8, comma 2, del Dl 41/2021, avevano già la possibilità di accedere - nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 - ai rispettivi trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive. Ora il serbatoio a disposizione si incrementa di ulteriori 13 settimane, per il periodo dal 1° ottobre (quindi con effetto retroattivo) al prossimo 31 dicembre: il presupposto è che le 28 settimane già concesse siano state interamente autorizzate.

Il secondo gruppo di aziende che rientra nell’allungamento degli ammortizzatori – per lo stesso periodo – è quello individuato tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco 2007) riconducibile alle aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. In questa ipotesi, la condizione è che l’accesso avvenga al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato in base all’articolo 50-bis, del Dl 73/2021, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale. È bene precisare, però, che le risorse stanziate a finanziamento delle due misure sono limitate (rispettivamente 657,9 milioni di euro e 140,5 milioni di euro) e, pertanto, potrebbero non essere sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.

L’operatività

Sul piano operativo, la Cig emergenziale può essere concessa ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl fisco e lavoro (22 ottobre) e le domande vanno inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021.

Inoltre, come avvenuto finora, la concessione dei trattamenti è subordinata al divieto di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, per la durata della fruizione degli ammortizzatori stessi.

Le eccezioni

Fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva connessa alla messa in liquidazione; il fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia prevista la cessazione; la stipula di un accordo collettivo di esodo incentivato.

La risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a queste intese aziendali trova la sua appetibilità nel fatto che il lavoratore aderente all’esodo, oltre ad aver diritto all’incentivo concordato con il datore di lavoro, può accedere all’indennità Naspi (per disoccupazione). Il trattamento è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: questa regola è stata chiarita dall’Inps con il messaggio 4464/2020, fin dall’introduzione dello strumento normativo stesso.

Sui tecnicismi dell’accordo collettivo, l’Inps (messaggio 689/ 2021) ha precisato che è sufficiente la sottoscrizione anche da parte di una sola delle organizzazioni sindacali, oltre all’adesione all’accordo del lavoratore.

Infine, è opportuno ricordare che sono tuttora attivabili altri ammortizzatori sociali “facilitati” dalla normativa emergenziale, la cui regolamentazione e portata si diversifica a seconda dei settori (si veda Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2021)

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