Il termine del recesso nell’apprendistato professionalizzante
L’art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Di conseguenza la risoluzione del contratto di apprendistato dovrà essere fatta alla scadenza del contratto con conseguente prosecuzione del rapporto per il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo (oppure, in alternativa, pagando l’indennità sostitutiva).