Adempimenti

Accreditamento dei servizi per il lavoro: necessaria la regolarità contributiva e la certificazione Iso

di Antonio Carlo Scacco

Pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile il decreto del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2018 sui criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro per gli operatori, pubblici e privati, interessati.
Il decreto, previsto dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2015, era stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre scorso.
I principi definiti dalla norma delegata attenevano essenzialmente alla necessità di assicurare coerenza con il sistema di autorizzazione già previsto dalla riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), nonché la definizione di standard minimi di qualità gestionale/organizzativa e la interconnessione con il sistema informativo gestito dall'ANPAL.
Si prevedeva, inoltre, la definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con l'assegno di ricollocazione.
Quanto ai requisiti in capo ai soggetti, pubblici e privati, richiedenti l'accreditamento (Capo II), il decreto ne prevede di carattere generale, quali il possesso di un sito internet, una PEC ed un codice etico, nonché di natura economica e personale, tra cui un capitale minimo versato non inferiore a quello previsto per le società di capitali ovvero una dichiarazione bancaria che attesti la solidità economica (solo per i soggetti diversi dalle società di capitale, dalle coop e dalle amministrazioni pubbliche).
Requisito personale è la assenza di pendenze rilevanti sotto il profilo penale ed amministrativo. Richiesta anche la regolarità con gli adempimenti assicurativi, previdenziali, fiscali nonché con quelli previsti in materia di collocamento dei disabili.
Sotto il profilo dei requisiti strutturali le sedi adibite alla erogazione dei servizi dovranno essere conformi alle norme igienico-ambientali, garantire una apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali e dotarsi di almeno due operatori (oltre al responsabile).
Previsto anche il possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).
Opportuno rilevare che tutti questi requisiti rappresentano una condizione minima: i singoli sistemi di accreditamento, in relazione alle specificità territoriali, ne potranno prevedere di ulteriori.
Le agenzie per il lavoro potranno continuare ad operare subordinatamente alla possibilità di disporre, in ciascuna regione in cui si intende svolgere attività soggetta ad accreditamento, di almeno una sede operativa avente i requisiti strutturali sopra previsti. L'accreditamento dovrà essere richiesto con apposita domanda da presentare utilizzando il sito web relativo (Anpal, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano).
Sul sito sarà presente anche l'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. L'accreditamento ha durata temporale di tre anni; al termine i soggetti accreditati dovranno confermare il possesso dei requisiti.
Le Regioni e le Provincie autonome saranno incaricate del controllo circa il mantenimento dei requisiti prescritti. In caso di difformità assegneranno un termine non inferiore a quindici giorni per sanare le irregolarità; in caso di mancato riscontro procederanno alla sospensione dell'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.

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