Rapporti di lavoro

Si riaprono i termini per la “regolarizzazione” degli agenti e rappresentanti e per le sicurezza nelle strutture recettive

di Mario Gallo

In sede di conversione del D.L. n.91/2018, la Legge n.108/2018, ha introdotto alcune importanti modifiche, in vigore dal 22 settembre 2018, sui termini previsti per alcuni delicati adempimenti in materia di agenti e di rappresentanti di commercio e di sicurezza su lavoro nelle strutture recettive; si tratti, invero, d'interventi che come sono stati sollecitati da più parti per mitigare l'entrata a regime delle nuove discipline, che introducono quindi un periodo transitorio che sarà certamente accolto molto favorevolmente dagli operatori interessati.

Agenti e rappresentanti di commercio: riaprono i termini per l'iscrizione al Registro imprese e REA.
In sede di conversione, infatti, nel D.L. n.91/2018, è stato introdotto il nuovo art. 11-ter, che prevede la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), di cui al D.M. Sviluppo Economico 26 ottobre 2011, da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente e rappresentante di commercio.
Bisogna ricordare, in tal senso, che per effetto della disciplina comunitaria sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato dell'Unione Europea, con l'art. 74, c.1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, è stato soppresso il Ruolo degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio; di conseguenza che voleva proseguire l'attività era obbligato ad aggiornare la propria posizione al Registro Imprese entro il 30 settembre 2013.
La mancata osservanza di tale adempimento ha un effetto particolarmente penalizzante: l'inibizione dell'attività; inoltre, dal 13 maggio 2017 l'iscrizione nel soppresso Ruolo non è più valida come requisito per l'avvio dell'attività.
Di conseguenza il soggetto che non ha provveduto all'iscrizione nel Registro delle imprese nella sezione REA-persona fisica, dopo tale data è tenuto a dimostrare ex novo il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla Legge n.204/1985.
Come accennato, però, grazie alla legge n.108/2018, è stato introdotto un nuovo regime transitorio: gli agenti e i rappresentanti in attività potranno entro il 31 dicembre 2018 “regolarizzare” la loro posizione provvedendo all'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel registro delle imprese ed al REA.

Strutture recettive: più tempo per l'adeguamento alle norme antincendio.
Un'altra proroga dell'ultima ora riguarda, infine, la sicurezza antincendio nelle strutture recettive; l'art. 9-bis, infatti, fa slittare al 31 dicembre 2019, limitatamente ai rifugi alpini, il termine per la presentazione dell'istanza per la valutazione dei progetti e della richiesta di controlli in materia di prevenzione degli incendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, concedendo così più tempo ai titolari rispetto a quanto previsto dall'art. 38, c.2, del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche dalla legge n.98/2013.

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