Somministrazione in azienda con diversi ccnl
Il quesito non trova esplicita disciplina all’interno del D.lgs. n. 81/2015 oppure nella prassi. L’articolo 31, comma 1, Dlgs. n. 81/2015 dispone per la somministrazione a tempo indeterminato che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.”. Invece al comma 2 limita il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e dispone che la stessa “è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore”. Per entrambe le tipologie di somministrazione del lavoro il legislatore fa riferimento ai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore (dunque al plurale). Di conseguenza, si ritiene, che è necessario verificare in quale ramo d’azienda (commercio o agricoltura) vengano utilizzati tali lavoratori e che troverà poi applicazione il relativo contratto collettivo.
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