Adempimenti

Per i corsi di formazione coperture Inail a maggior costo

di Mauro Pizzin

È destinato a crescere il costo dei premi a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni per la copertura degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione. A partire dall’anno formativo 2017-2018 non verrà, infatti, più applicato dall’Inail il premio speciale unitario da 58 euro, a cui si abbinava un ulteriore onere di 45 euro per i maggiori rischi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, che era interamente a carico dello Stato. A chiarirlo è stato l’Istituto con la circolare 41/2017, pubblicata ieri.

Il premio speciale era stato introdotto dal Dlgs 150/2017 (articolo 32, comma 8) in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016-2017. Fatte salve eventuali proroghe, l’Inail, con la circolare di ieri ha fornito le istruzioni per l’anno formativo 2017-2018, chiarendo che gli istituti già interessati dalla sperimentazione dovranno applicare le modalità in vigore prima della stessa. Si tratta, come detto, delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, ma non gli altri istituti che effettuano corsi di formazione professionale diversi da quelli appena individuati, nè la scuola statale, per la quale vale il diverso regime della gestione per conto.

I premi dovuti saranno quindi determinati secondo quanto disposto dall’articolo 41 del Dpr 1124/1965 e la voce di tariffa applicata, valida per l’attività formativa in genere, sarà la 0611 della gestione di riferimento. Qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda (rischio coperto dallo Stato nel biennio precedente), andranno applicate poi le voci di tariffa relative alla lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione bel caso in cui il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata. Le denunce di variazione necessarie in relazione al mutato quadro normativo dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare 41.

Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017-31 dicembre 2017 andrà effettuato con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dagli istituti interessati, mentre per gli anni successivi i premi saranno versati con l’autoliquidazione annuale. Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018, in scadenza il 16 febbraio 2018, andranno incluse le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole alle relative voci di tariffa.

La circolare n. 41/17 dell'Inail

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