Agevolazioni

Operativo l’esonero contributivo per le imprese armatoriali

di Cristian Valsiglio

L'Inps, con messaggio 3353/2022, ha illustrato l'esonero contributivo previsto dall'articolo 88 del Dl 104/2020 per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021 a favore delle imprese di cabotaggio e crocieristiche.

Sotto l'aspetto soggettivo, il beneficio riguarda le imprese armatoriali con sede legale, ovvero aventi stabile organizzazione, nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Sotto l'aspetto oggettivo, la misura dell'esonero è pari 100% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi. L'armatore potrà godere dell'esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia. Non rientra nell'agevolazione il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo - Solimare (0,30%).

Ai fini dell'agevolazione dovranno essere rispettati i limiti del Temporary framework e i limiti finanziari messi a disposizione dallo Stato a favore del beneficio.

Con il messaggio, l'Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali in relazione alle imprese armatoriali autorizzate alla fruizione dell'esonero dal ministero delle Infrastrutture con i decreti 187/2022 e 186/2022, rispettivamente in base alle sezioni 3.1 e 3.10 del Temporary framework.

L’istituto precisa che, sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero, verrà centralmente attribuito il codice di autorizzazione "2W". Tali imprese dovranno esporre la quota di sgravio in uniemens tramite specifiche causali a credito differenti a seconda che si tratti di esonero relativo all'anno 2020 ("L233" o "L235") o all'anno 2021 ("L234" o "L236"). L'esposizione dei codici sopra riportati potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo secondo l’articolo 11 della legge 413/1984. Per le imprese che non si avvalgono del termine di differimento, il conguaglio a credito potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©