Adempimenti

Rateazione contributi sospesi Sisma Centro Italia, nuove regole per l’Uniemens

di Massimo Braghin

L'Inps con il messaggio n. 3898 del 10 ottobre 2017 ha fornito una serie di precisazioni in merito alla predisposizione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro in merito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Com'è noto, il Dl n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 settembre 201, fissandone la ripresa o in un'unica soluzione al 30 ottobre 2017 oppure in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017. In merito già l'Inps era intervenuta a più riprese regolamentando la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi: la prima volta con la circolare 204/2016 sull'evento sismico del 24 agosto 2016 e successivamente con la circolare n. 2/2017 per il sisma che ha colpito le succitate zone dal 26 al 30 ottobre 2016. Da ultimo il messaggio 2174/2017 ha regolamentato la sospensione contributiva per i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Per quanto riguarda la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2017, le istruzioni operative furono date dal messaggio Inps n. 3124/2017, mentre per la facoltà di rateizzare fino a 18 rate mensili di pari importo con il messaggio 3898 del 10 ottobre 2017 è intervenuto stabilendo che rientrano nella rateazione i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione di competenza fino al mese di agosto 2017 e la cui scadenza legale di adempimento e di versamento decorre dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017. A fronte di quanto previsto cesserà necessariamente la causale “N964” con il periodo di paga agosto 2017 e così pure il codice autorizzazione “2J” contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione contributiva in trattazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©