Previdenza

Domanda di accredito figurativo per le cariche politico sindacali

di Pietro Gremigni

Per ottenere l'accredito figurativo per i periodi di aspettativa a fronte di incarichi politici o sindacali è necessario allegare alla domanda l'atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa, adottato all'epoca dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest'ultimo.
L'Inps con il messaggio 3499 dell'8 settembre 2017 ha fornito diversi chiarimenti sulla presentazione delle domande di accredito figurativo la cui scadenza è prevista entro il 30 settembre di ogni anno.

Destinatari - Sono i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante.

Termine per la domanda - Come detto, per ottenere l'accredito figurativo occorre presentare, a pena di decadenza, la domanda entro il 30 settembre di ogni anno in relazione ai periodi di aspettativa dell'anno precedente.
Quando, precisa il nuovo messaggio dell'Inps, i lavoratori interessati maturano per l'incarico conferito un vitalizio o un incremento della pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
Negli altri casi in cui non si matura alcun vitalizio collegato all'incarico, la domanda va ripetuta anno per anno.

Atto di messa in aspettativa - Come anticipato, è necessario che sia stato formalmente adottato dal datore di lavoro il provvedimento di aspettativa, senza che abbiano alcun valore le dichiarazioni ora per allora, oppure i codici tipo cessazione 3E e 3S apposti nel flusso Uniemens rispettivamente all'inizio dell'aspettativa elettorale e all'inizio dell'aspettativa sindacale.
Nell'ipotesi di perdita di efficacia del provvedimento di aspettativa, quando ad esempio il lavoratore rientri in servizio, ovvero fruisca delle ferie, festività, permessi, riposi, sarà necessario un nuovo provvedimento.
La tutela previdenziale della contribuzione figurativa viene meno anche per interruzione del rapporto di lavoro, come nel caso di cessazione del rapporto.

Superamento del periodo di prova - L'efficacia dell'aspettativa è subordinata, relativamente alla copertura figurativa delle cariche sindacali, al fatto che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Questo periodo minimo deve essere basato su lavoro effettivo.

Carica sindacale - L'elezione ad una carica sindacale fa sì che l'interessato, già in sede di presentazione della domanda, debba inoltre allegare:
- lo statuto sindacale applicabile in copia autenticata dal sindacato e che la sede territoriale verifichi che la carica sindacale sia effettivamente prevista dallo statuto in caso di incarico sindacale;
- l'atto formale dell'epoca con cui gli è stato conferito l'incarico sindacale.

Certificazione dell’ente - Alla domanda gli interessati devono inoltre allegare certificazione, proveniente dall'ente o organismo presso il quale sono state o vengono svolte le funzioni che formano il contenuto della carica elettiva o sindacale, con l'indicazione della data dell'incarico.

Buste paga - Infine gli interessati devono produrre all'Inps i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro per la procedura di convalida da parte dell'ispettorato del lavoro.

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