Rapporti di lavoro

Alla cassa per la quattordicesima mensilità

di Michele Regina

Tra fine mese e il 15 luglio è prevista l'erogazione della quattordicesima o gratifica feriale, ove sia disciplinata dal Ccnl applicato. Alcuni contratti ( per esempio quello del commercio) prevedono il pagamento entro il 1° luglio sulla scorta della retribuzione in atto a giugno, mentre altri ( igiene e servizi di pulizia industriali) entro il 15 luglio sulla scorta della retribuzione in atto al 1° luglio.

Come accade in linea generale per la tredicesima, la contrattazione collettiva disciplina l'ammontare e il pagamento anche della quattordicesima mensilità. Normalmente l'ammontare corrisponde a una mensilità corrente in relazione ai valori in atto al momento dell'erogazione, fatte salve come visto particolari discipline contrattuali a cui bisogna fare riferimento.

La maturazione avviene nell'ambito dei dodici mesi precedenti quello di erogazione. Se nell'ambito di tale periodo non si sono verificate ipotesi per cui la maturazione del diritto è venuta meno la mensilità aggiuntiva sarà erogata per intero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno è corrisposta in quote proporzionali, secondo la disciplina prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, i ratei maturati fino al momento della cessazione sono corrisposti con le competenze di fine rapporto al lavoratore con contratto a tempo determinato, come a quello part time, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Ai fini del diritto alla maturazione della quattordicesima si devono considerare utili i periodi di assenza per congedo matrimoniale, ferie, malattia o infortunio, sempre nei limiti della conservazione del posto, come disciplinati dai Ccnl applicati, mentre per la maternità, nei limiti del congedo di maternità o paternità (periodo di astensione obbligatoria).
Fatte salve diverse disposizioni dei Ccnl non matura per il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa).

Riportiamo pertanto di seguito i casi esemplificativi e non esaustivi di maturazione di tale diritto in occasione di determinate situazioni:


caso ---> maturazione diritto
astensione obbligatoria per maternità ---> si
astensione facoltativa per maternità ---> no
congedo matrimoniale ---> si
malattia infortunio in comporto ---> si
sciopero ---> no
fest per.retribuiti ---> si
aspettativa non retr. ---> no
ferie ---> si


Quando le assenze retribuite sono totale carico del datore di lavoro (ferie, festività, rol, etc.) i ratei di mensilità aggiuntiva non subiscono alcuna decurtazione o riduzione. I dipendenti che per l'assenza hanno percepito indennità a carico dell'Inps, comprensive del rateo di 14esima, non hanno diritto ad ulteriore quota di gratifica feriale.

Più in particolare: quando le assenze sono dovute da astensione obbligatoria per maternità,per infortunio,per cassa integrazione il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma è a carico degli istituiti assicuratori (nella fattispecie a seconda dei casi Inps, Inail ) che le liquidano con le competenze a loro carico.

In tal caso occorre fare dei distinguo per quanto concerne malattia, maternità ed infortunio:
a) se il datore di lavoro è obbligato per contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per gli istituti deve erogare la mensilità aggiuntiva senza decurtazioni;
b) se il datore di lavoro non è obbligato ad integrare per contratto le indennità di che trattasi in occasione del pagamento della mensilità aggiuntiva deve ricalcolarla per detrarre quanto già anticipato dagli istituti.

Si ricorda infine che la mensilità aggiuntiva è imponibile a tutti gli effetti : sia da un punto di vista previdenziale che fiscale. Pertanto, tale mensilità sconta ritenuta previdenziale a carico del dipendente ed aliquota fiscale a tassazione ordinaria senza detrazione per lavoro dipendente.

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