L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro extra ed disciplina trasparenza

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Rispetto agli adempimenti del decreto 104/22 (trasparenza) ad un lavoratore extra assunto per uno o due giorni è obbligatorio consegnare l'informativa e il contratto scritto?

Il lavoro cd. extra si utilizza esclusivamente nel settore del turismo e dei pubblici esercizi ed è compito della contrattazione collettiva, anche territoriale e aziendale, individuare i casi di ammissione a tale tipologia lavorativa. Circa la applicabilità delle nuove norme in materia di trasparenza introdotte dal decreto legislativo 104/2022 e dei connessi obblighi informativi, è opportuno premettere come l'articolo 1 della normativa citata espressamente individui il campo di applicazione, tra gli altri rapporti di lavoro, al “contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale [...] con le sole esclusioni di cui al comma 4”. Si evidenzia in proposito che il contratto di lavoro extra non è, evidentemente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato né può essere ricompreso nella categoria dei contratti a tempo determinato ( per la esplicita esclusione disposta dall'articolo 29 co. 2 lett b) del decreto legislativo 81/2015). Il decreto legislativo 104/2022 tuttavia, sembra propendere per un obbligo di applicazione generalizzato dei relativi obblighi informativi stante la chiara locuzione “con le sole esclusioni di cui al comma 4”. E' quindi necessario verificare se il lavoro cd. extra rientri o meno nelle citate esclusioni. La disposizione di interesse ai fini di una compiuta risposta al quesito in esame, è quella di cui al punto b) del citato comma 4, il quale esclude dalla disciplina della trasparenza “i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E' considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro”. L'articolo 93 del CCNL Turismo, ad esempio, prevede l'impiego del lavoro extra o di surroga per l'assolvimento di speciali servizi, per una durata non superiore a tre giorni (ad es. servizi di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi ec.). Una assunzione di un lavoratore extra per tre giorni, o meno di tre giorni, a tempo pieno, ossia otto ore al giorno (è la tipica ipotesi di impiego del lavoratore extra), non rientra nella esclusione disposta dal menzionato articolo 4 che parla di “una media pari o inferiore a tre ore a settimana”. Sarebbe invece esclusa dalla disciplina della trasparenza, stando alla norma, la assunzione di un lavoratore extra impiegato per un tempo pari a inferiore a tre ore giornaliere nell'arco dei tre giorni (ma questa ipotesi di utilizzo del lavoro extra appare piuttosto limitata). Per tutti i motivi sopra elencati si ritiene che anche il lavoro extra sia soggetto alla disciplina degli obblighi in materia di trasparenza, con la limitata eccezione indicata sopra.

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