Previdenza

Ape sociale, cumulo e precoci, slitta per i dipendenti pubblici il diritto al Tfs

di Pietro Gremigni

I dipendenti pubblici che accedono all'Ape sociale, alla pensione anticipata in cumulo e a quella anticipata come precoci, percepiranno il Tfr e il Trattamento di fine servizio al momento del compimento dell'età pensionabile e non alla cessazione del rapporto.
Così si è espresso l'Inps col messaggio 664 del 13 febbraio 2018, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 232/2016.

Trattamento fine servizio - L'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un Trattamento di fine servizio ( Tfs) che corrisponde a una somma di denaro liquidata al lavoratore nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
L'importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.

Strumenti di anticipo pensionistico - Col nuovo messaggio l'Inps chiarisce quanto in parte già fatto con la circolare 100/2017 relativa all'Ape sociale. Pertanto il diritto ai trattamenti economici spettanti ai dipendenti pubblici che cessano il rapporto (Tfs e Tfr), allo scopo di accedere a uno dei tre strumenti di anticipo pensionistico, decorre dal compimento dell'età pensionabile prevista. I trattamenti saranno pertanto corrisposti decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.
La novità sta nel fatto che i predetti trattamenti non decorrono dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma dal compimento dell'età pensionabile.
La regola pertanto non vale solo per l'Ape sociale ma anche per la pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci a quota 41 anni di contribuzione, liquidata prima del compimento dell'età pensionabile, nonché per la pensione anticipata in cumulo.
Relativamente alla sola Ape sociale vale la regola, ribadita nella citata circolare 100/2017, secondo cui in caso di decadenza dall'Ape sociale, il termine di pagamento del relativo Tfs o Tfr inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi.
Nell'ipotesi, invece, in cui il destinatario dell'Ape sociale deceda prima di compiere l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall'evento.

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