Licenziamento collettivo o CIGS
L’art. 41, comma 1, della Costituzione prevede che “L'iniziativa economica privata è libera”, specificando che “Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Da questo deriva il principio della libertà d’organizzazione dell’impresa. In ragione di tale presupposto costituzionale è insindacabile la scelta dell’imprenditore di procedere al licenziamento di uno o più lavoratori anche senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali. Il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito deriva quindi da scelte e valutazioni imprenditoriali che possono essere preordinate anche dall’attività negoziale con il sindacato non costituendo tuttavia un obbligo. Risulta evidente che la mancata concessione del preventivo ricorso alla cassa integrazione straordinaria potrà indurre il sindacato a non raggiungere l’accordo sul licenziamento collettivo determinando così maggiori oneri per l’azienda.