Rapporti di lavoro

Da tutele crescenti a tutele cresciute

di Cristian Valsiglio

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle tutele crescenti rischia di penalizzare fortemente le aziende che hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

Si ricorderà, infatti, che l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 23/2015 ha previsto una norma di favore per le aziende disposte ad aumentare il proprio organico superando la soglia di 15 dipendenti (fatidica soglia di applicazione dell'articolo 18 della L. 300/1970) affermando che il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, sarebbe stato disciplinato dalle sanzioni predeterminabili previste dal decreto sulle tutele crescenti.
Disciplina quest'ultima che, alla luce di quanto indicato dalla Corte costituzionale, risulta a questo punto peggiorativa rispetto a quanto indicato dall'articolo 18.

Il comunicato stampa della Consulta del 26 settembre 2018, con il quale i giudici delle leggi hanno dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato (impropriamente definito) a tutele crescenti, nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, inizia a produrre i suoi effetti.
Il tribunale di Bari, con Ordinanza n. 7016 dell'11 ottobre 2018, ha già quantificato l'indennizzo risarcitorio del licenziamento illegittimo applicando i principi generali, che verosimilmente saranno confermati dalla sentenza della Corte costituzionale, ossia: l'anzianità di servizio, il numero di dipendenti impiegato presso la società, le dimensioni dell'attività economica della stessa, il comportamento e le condizioni delle parti.

In realtà ci sono altre due dirette conseguenze dell'approccio costituzionalmente orientato che impattano direttamente sull'operato del datore di lavoro.
In prima battuta, rilevato l'aggravio prodotto dal Decreto Dignità relativamente all'importo massimo dell'indennità che ora arriva a 36 mesi, è pacifico che quanto previsto dal decreto sulle tutele crescenti è peggiorativo rispetto a quanto presente nell'articolo 18 della legge 300/1970 (forbice 12/24 mensilità).

Tale affermazione di principio, inoltre, rende assolutamente meno accattivante l'offerta conciliativa esente per Fisco e Inps ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 23/2015.
La prospettiva risarcitoria attesa dal giudice, infatti, è di gran lunga superiore al beneficio fiscale e contributivo ottenibile da una conciliazione pattuita a tavolino e proporzionata a valori fissi calcolati su anzianità e base di calcolo del Tfr.

Altre aspetto critico evidenziabile dalla sentenza della Consulta riguarda le piccole imprese che, approfittando di quanto previsto dal Dlgs 23/2015, hanno superato la fatidica soglia dei 15 dipendenti facendo rientrare tutti i lavoratori nel regime delle tutele crescenti.

La decisione di superare la predetta soglia occupazionale risulta a questo punto sempre più inopportuna, per buona pace delle aziende che già l'hanno effettuata, in quanto a fronte di un licenziamento illegittimo la disciplina applicabile non sarà la tutela obbligatoria o quella reale, ma quella più svantaggiosa delle tutele crescenti, o meglio si dovrebbe dire delle tutele cresciute.

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