Previdenza

Via libera agli integrativi regionali per il Sia

di Mauro Pizzin

Dopo la firma del protocollo quadro fra l’ Inps e le Regioni , valido fino al 31 dicembre 2017, con la circolare 134/2017 di ieri l’istituto previdenziale ha definito le modalità con cui gli enti territoriali potranno procedere a integrare la misura di sostegno per l’inclusione attiva , secondo quanto previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 26 maggio 2016.

Il Sia, in via ordinaria, costituisce una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di una somma alle famiglie in condizioni economiche disagiate in cui almeno un componente sia minorenne o sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Sono previsti stanziamenti fino a 400 euro mensili in caso di nuclei di cinque o più persone, importo che può aumentare ulteriormente di 80 euro nel caso di un genitore solo.

In questo contesto l’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale del 2016 prevede che «le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo carta acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio».

I destinatari della misura integrativa vengono individuati dalla Regione interessata, che ha anche la possibilità di allargare la platea dei destinatari rispetto al Sia ordinario. Il beneficio economico verrà concesso dall’ente territoriale ed erogato dall’Inps mediante carta di pagamento elettronica in cambio di un importo una tantum per le attività amministrative e informatiche svolte.

La domanda per l’accesso alle misure regionali va trasmessa dai soggetti interessati ai Comuni territorialmente competenti tramite lo stesso modello usato per il Sia, la quale viene poi inoltrata all’Inps dalla Regione interessata al termine delle verifiche anagrafiche sui richiedenti. A quel punto, dopo che l’Istituto avrà provveduto a fornire alla Regione le informazioni socio-economiche relative alle domande ricevute per il riconoscimento del beneficio (che verranno controllate ogni due mesi), l’ente territoriale procederà all’istruttoria e in caso di esito positivo accoglierà la richiesta, dando l’ok all’Inps per il pagamento.

Poiché il potere concessorio è della Regione, nella circolare 134 l’istituto di previdenza ricorda anche che non si assume nessuna responsabilità nel caso di pagamenti risultati indebiti per un’errata comunicazione dell’ente territoriale, con la conseguenza che per il recupero di questi importi dovrà attivarsi quest’ultimo. Parimenti, eventuali ricorsi amministrativi sono di competenza esclusiva della Regione.

Il decreto del Lavoro 26 maggio 2016

La circolare Inps 134/17

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