Apprendistato e tutela della maternità
L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 elenca tassativamente le ipotesi dove non si applica il divieto di licenziamento: la colpa grave da parte della lavoratrice, la cessazione dell’attività aziendale, l’ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o per la scadenza del termine, esito negativo della prova. Si ritiene che al termine del periodo formativo non si possa risolvere il rapporto di apprendistato perché lo stesso non è un contratto a termine e, dunque, tale ipotesi non è coperta dalle eccezioni (tassative) dell’art. 54 citato. Di conseguenza si ritiene che la lavoratrice dovrà essere qualificata e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.