L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro intermittente computabilità

di Alberto Bosco

La domanda

Un dipendente con contratto intermittente viene successivamente assunto con contratto a termine dopo il c.d. "decreto dignità". Ai fini del raggiungimento dei 24 mesi massimi di contratto a termine si computano i periodi di contratto intermittente? In caso affermativo vengono computati solo i giorni lavorati o l'intero periodo? (Es. se sono stati lavorati n. 180 gg nell'arco di 1 anno si considera l'anno o i 6 mesi?) Ringrazio e saluto

La disciplina del lavoro intermittente è contenuta negli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; quella del contratto a tempo determinato vero e proprio negli articoli da 19 a 29 del medesimo D.Lgs. come modificato dal cd. decreto dignità. Poiché tra le due discipline non vi è alcun richiamo esplicito, deve ritenersi che, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi massimi di contratto a termine, non debbano essere computati i periodi di lavoro intermittente che sono stati svolti tra le medesime parti. L’unica cosa cui fare attenzione (se il rapporto era a termine), in via prudenziale, è di rispettare le cd. pause intermedie, lasciando passare almeno 10 o 20 giorni dopo la fine del contratto di lavoro intermittente prima di riassumere a termine il medesimo lavoratore.

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