Previdenza

Conciliazione vita-lavoro, le istruzioni dell’Inps per lo sgravio contributivo

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di Antonello Orlando

Con la Circolare n. 91/2018, l'Inps ritorna sullo sgravio contributivo riservato per le imprese che abbiano sottoscritto e depositato accordi aziendali a favore della conciliazione vita lavorativa e privata introdotto, su input del Dlgs 80/2015, dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
In particolare, l'Istituto, analogamente a quanto già fatto con la Circolare 163/2017, fornisce le informazioni operative per potere procedere alla richiesta dello sgravio contributivo. Tale forma di incentivazione di durata triennale (compressa in due annualità) vede nel 2018 il secondo e ultimo anno di operatività e concede uno sgravio ai datori di lavoro che abbiano depositato accordi aziendali (consistenti anche in una mera ricezione di accordi sindacali territoriali) che contengano almeno due misure di miglioramento della vita dei dipendenti scelte fra due cluster elencati nel decreto, relativi alla genitorialità o alla flessibilità organizzativa.
I datori di lavoro che intendano richiedere tale sgravio per il 2018 dovranno avere siglato e depositato l'accordo entro e non oltre il 31 agosto 2018. L'accordo dovrà essere stato depositato nella sezione ad hoc della piattaforma ministeriale cliclavoro.gov.it, che rilascerà un codice identificativo di 17 cifre; le aziende che avranno già depositato l'accordo nella sezione riservata alla detassazione dei premi di produttività non dovranno ripetere ulteriormente l'adempimento. Lo step successivo consiste nella presentazione entro e non oltre il 15 settembre della richiesta dello sgravio sulla piattaforma DiResCo della sezione Inps per aziende e Consulenti, selezionando la matricola da cui si procederà a conguagliare dal proprio flusso contributivo lo sgravio spettante.
Inps inizierà a trasmettere gli esiti della richiesta dal 16 ottobre, mentre i datori di lavoro (a condizione che risultino in possesso di tutte le condizioni di spettanza dello sgravio (fra cui la regolarità contributiva) riceveranno il codice autorizzativo 6J e potranno materialmente esporre sul flusso Uniemens (con codice L902) nelle denunce di competenza novembre e dicembre 2018. Non potranno richiedere lo sgravio i datori di lavoro che abbiano già goduto della medesima misura nel 2017; va infine notato che lo stesso sgravio, nel 2018, si prospetta meno ricco di quello del 2017 dal momento che la quota assegnata dipenderà dal numero dei datori di lavoro ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale: se la circolare del 2017 era uscita il 3 novembre con scadenza delle domande da inviare a Inps entro il successivo 15 novembre, per il 2018 i datori di lavoro hanno avuto poco meno di un anno di tempo.

La circolare n. 91/18 dell'Inps

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