Rapporti di lavoro

Pensione degli invalidi, decorrenza posticipata

di Antonello Orlando

Alla decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi si applicano le finestre. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 29191/2018 depositata ieri.

Una lavoratrice ha maturato i requisiti per il pensionamento anticipato previsto dall’articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992 e cioè un’età pari o superiore a 55 anni, una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una invalidità pari almeno all’80% a seguito della visita medica Inps. Cessato il rapporto di lavoro, ha presentato domanda di pensionamento in modo da accedere al trattamento nell’aprile del 2014. L’Inps ha applicato alla decorrenza la finestra di differimento pari a 12 mesi, in applicazione dell’articolo 12 del Dl 78/2010.

In effetti quest’ultima norma ha introdotto le finestre (12 mesi per lavoratori dipendenti, 18 per gli autonomi) per tutti i pensionamenti di vecchiaia, salvo alcune eccezioni. Tuttavia nell’elenco delle esenzioni (articolo 12, commi 4 e 5, del Dl 78/2010) non compare il pensionamento anticipato di vecchiaia introdotto dalla riforma Amato.

A fronte del ricorso della lavoratrice, i primi due gradi di giudizio hanno visto la magistratura sposare la tesi della lavoratrice, secondo cui le finestre di differimento sarebbero state illegittimamente applicate dall’Inps, in quanto non rientrante nella definizione di pensione di vecchiaia ordinaria (precedentemente accessibile a 60 anni per le donne).

Nella ricostruzione fornita dalla Suprema corte, tuttavia, la stratificazione normativa generatasi dal Dlgs 503/1992 fino alla riforma Fornero non ha neutralizzato l’applicabilità di tale finestra al pensionamento di vecchiaia per invalidi che, a giudizio della Cassazione, rimane un accesso a pensione di vecchiaia. Per questo motivo è stata confermata la prassi di Inps, approvando l’applicazione della finestra annuale antecedente alla corresponsione della pensione.

Va infine ricordato come tale pensionamento (disponibile a 60 anni per gli uomini) sia ad oggi disponibile e, come chiarito dalla circolare Inps 35/2012, ancora sottoposto alla finestra, oltre che all’adeguamento alla speranza di vita.

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