Previdenza

Fondo di previdenza clero, invariate le aliquote contributive

di Massimo Braghin

Nessuna variazione al contributo dovuto per l'anno 2016 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. È quanto emerge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 200 del 28 agosto 2017 del decreto interministeriale del 4 agosto 2017 che ha riconfermato gli importi già dovuti per il 2015 pari a 1.722,08 euro annui (287,01 euro bimestrali e 143,51 euro mensili). Gli stessi importi, almeno per ora, varranno anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 e fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l'ammontare.

A tal proposito l'Inps è intervenuta con la pubblicazione della circolare 166 dell'8 novembre 2017 specificando le modalità di pagamento a mezzo Mav e bonifico, determinando gli importi mensili, fornendo precisazioni su rimborsi e recuperi differenze retributive.

La modalità di pagamento tramite Mav (valida anche per il 2018), ha sostituito il bollettino postale ed è riservata ai soggetti che provvedono autonomamente al versamento quali:
• sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento previsto dalla legge 222 del 20 maggio 1985;
• ministri di culto acattolici tenuti all'assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto interministeriale (secondo comma dell'articolo 5 della legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge 903/1973;
• sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

In alternativa sarà possibile pagare online con il sistema pagoPA utilizzando la modalità “pagamento immediato pagoPA” tramite carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto.

Per quanto concerne i versamenti cumulativi, l'istituto precisa che gli stessi dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e canalizzati sulle nuove coordinate Iban messe a disposizione e rilevabili nella circolare. Tale mezzo di pagamento è consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all'estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze e previa richiesta di autorizzazione alla sede Inps di Terni. Sempre sul pagamento cumulativo, al fine di conoscere il totale atteso, l'Inps sarà preventivamente informato dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale sulle le modifiche relative ai propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre. A sua volta l'Inps, entro il giorno 25 del medesimo mese, trasmetterà all'Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche con pagamento cumulativo, la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.

I rimborsi andranno richiesti direttamente dall''Istituto centrale per il sostentamento o la confessione acattolica e la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).

Decorrenza dell'obbligo
Essendo l'iscrizione al Fondo estesa anche ai sacerdoti e ai ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti non cattolici riconosciuti e ai ministri di culto aventi la cittadinanza italiana e operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti non cattolici riconosciuti, ne deriva che grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all'esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento oppure in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Pertanto, in base all'articolo 5 della legge 903/1973 lo status deve essere attestato dall'ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico da cui scaturisce l'iscrizione, il mantenimento e la cessazione al Fondo. Da qui l'invito dell'Istituto alle curie diocesane di notificare prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell'obbligo contributivo.

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