Contenzioso

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

di Alberto De Luca e Lucio Portaro

La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7581/2018, torna ad affrontare la controversa questione del diritto del lavoratore di accedere agli atti nel corso di un procedimento disciplinare, come espressione del diritto di difesa.

La pronuncia prende le mosse dal giudizio promosso da un lavoratore, inquadrato come macchinista ferroviario, per l'impugnazione del licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro per aver svolto altra attività lavorativa (e in particolare attività di udienza in qualità di praticante avvocato), in giornate in cui «risultava presente in servizio ovvero assente per malattia».

Il lavoratore aveva in particolare argomentato l'impugnazione lamentando che, nonostante le esplicite richieste, formulate sia per iscritto, sia oralmente all'incontro fissato per rendere le giustificazioni, non gli fosse stata concessa la possibilità di visionare i documenti in base ai quali il procedimento disciplinare era stato avviato nei suoi confronti (inerenti più che altro date e giorni delle condotte contestate, essendo condotte episodiche non recenti).

Entrambi i giudizi di merito avevano concluso per la fondatezza di tale eccezione e l'annullamento del licenziamento intimato, ritenendosi concretata una violazione del diritto di difesa del lavoratore.

Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per cassazione, adducendo che l'acceso agli atti nel procedimento disciplinare dovesse garantirsi solo nel caso in cui l'addebito facesse riferimento ad uno specifico documento, e non - come nel caso di specie - se il documento avesse valore meramente probatorio della condotta contestata.

La Cassazione ha però rilevato che, se per un verso è certo che non debba garantirsi un diritto generalizzato di accesso agli atti per il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare, d'altro canto, se l'accesso agli atti del procedimento disciplinare risulti essere espressione e conseguenza dell'esercizio del fondamentale diritto di difesa (riconosciuto e garantito dal citato articolo 7 della legge n. 300/70), esso non possa essere negato senza che la legittimità del procedimento e della eventuale sanzione risulti inficiata. Ciò, senza che rilevi se il documento sia specificamente o meno richiamato nel testo della contestazione disciplinare.

Nel respingere il ricorso presentato dalla società, la Corte di legittimità ha tuttavia rilevato che tale giudizio deve ritenersi puramente di merito, sicché ne deve essere impedito il riesame in sede di giudizio di legittimità (sempre che tale giudizio di merito sia stato adeguatamente effettuato e motivato dal Tribunale territoriale).

La sentenza in commento, pertanto, ribadisce un fondamentale principio: il diritto di accesso agli atti non deve essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito.

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