Contrattazione

Metalmeccanici Confapi, accordo su minimi, una tantum e welfare per le Pmi

di Rossella Quintavalle

È stata siglata, il 3 luglio 2017, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica Piccola e media industria Confapi, da sottoporre, entro il 24 dello stesso mese, alla validazione da parte della maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, attraverso consultazioni da effettuarsi per il mezzo di commissioni elettorali appositamente costituite. L'accordo avrà durata quadriennale e scadrà il 31 ottobre 2020.

Aumento minimi tabellari e una tantum - Unionmeccanica- confapi, unitamente a Fim.Cisl, Fiom-CGIL e Uilm-uil, hanno confermato le tabelle retributive in vigore dal 1/6/2015, sino al 31/10/2017 e deliberato i nuovi minimi decorrenti dal 1° Novembre 2017. Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono eventuali nuovi aumenti individuali erogati senza la clausola di non assorbibilità ed eventuali altri fissi concordati in azienda, fatte salve le voci legate alla prestazione (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 2018, le parti si incontreranno nel mese di maggio di ogni anno di vigenza del CCNL, al fine di adeguare i minimi che decorreranno dal successivo mese di giugno sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con "l'Ipca al netto degli energetici importati" come fornita dall'Istat. Anche l'aumento per ciò che riguarda l'indennità di trasferta forfetizzata e di reperibilità seguirà lo stesso meccanismo di adeguamento economico.
Unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° luglio 2017, sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad euro 80,00, da riproporzionare a seconda del periodo lavorativo decorrente dal 1/8/2017-31/10/2017; tale importo si considera comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di origine legale e contrattuale ed escluso dalla base di calcolo del TFR.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa - Le parti fissano un aumento della contribuzione a carico dell'aziende al Fondo di previdenza complementare Fondapi:
-1,80% a decorrere dall'1/6/2018;
-2,00% dall'1/1/2020 (2,00%).
Relativamente all'assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° Gennaio 2018, viene prevista, per i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, determinato di durata non inferiore a 5 mesi, apprendistato e part-time, una contribuzione pari a euro 60 ad anno da suddividere in 12 quote mensili, a totale carico del datore di lavoro e comprensiva della copertura per i familiari a carico, oltre a previsioni di eventuali forme di copertura per quelli non a fiscalmente a carico.

Trasferte e trasferimenti - A decorrere dal 1° novembre 2017 saranno adeguati i trattamenti economici previsti per la trasferta nella seguente maniera:
-trasferta intera euro 42,85;
-quota per pasto pomeridiano o serale euro 11,73;
-quota per pernottamento euro 19,39.
Aggiornati altresì, a decorrere dalla medesima data, i compensi giornalieri e settimanali spettanti per l'indennità di reperibilità.
Elevata l'età secondo la quale i lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini (in precedenza 50), e 48 se donne (in precedenza 45), potranno essere trasferiti in altra sede ma solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale. Tale disciplina non si applica ai trasferimenti disposti nel raggio di 25 Km dalla sede, stabilimento o cantiere per il quale il lavoratore sia stato assunto o effettivamente trasferito.

Welfare aziendale - Dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno piani di flexible benefits del valore di euro 150,00 attraverso una gamma di beni e servizi che le aziende concorderanno con la RSU, da utilizzare entro lo stesso anno e così per i successivi due, a partire da gennaio di ciascun anno di vigenza contrattuale.
Ne hanno diritto, una volta superato il periodo di prova, i lavoratori in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio. I lavoratori potranno scegliere di destinare i valori così definiti a Fondapi o alla assistenza sanitaria integrativa,restando fermo il costo annuo complessivo per l'azienda di euro 150. Mentre la riformulazione di alcuni istituti contrattuali quali apprendistato, lavoro agile, conciliazione tempi vita e lavoro, banca del tempo, sarà effettuata in sede di stesura, le parti concordano di disciplinare ampiamente, tra altri, l'istituto del telelavoro.

Telelavoro - Al fine di conciliare sempre più l'attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori, viene disciplinato l'istituto del telelavoro, una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, da attuarsi su base volontaria, presso il proprio domicilio o in luogo diverso, ma fisso, dalla sede aziendale, anche per un tempo determinato o parziale con previsione di rientri periodici in azienda per motivi di programmazione del lavoro. Tale modalità di lavoro non muta la connotazione giuridica del rapporto subordinato, non comporta alcuna modifica alla sede di lavoro ai fini legali e mantiene intatte le tutele relative alla salute, sicurezza sul lavoro e diritti sindacali, con espletamento delle funzioni gerarchiche proprie del rapporto subordinato, in modalità telematica.
Sono a carico del datore di lavoro i costi relativi alla fornitura degli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione, compresa l'installazione e la manutenzione degli stessi.
I sottoscrittori hanno regolamentato inoltre le ferie dei lavoratori migranti, al fine di concedere periodi di fruizione più lunghi utili a favorire a tali lavoratori un sufficiente ricongiungimento familiare nei paesi d'origine, e quelle solidali relative alla cessione a titolo gratuito di ferie e permessi a colleghi che hanno necessità di assistere figli minori bisognosi di cure costanti.
Attenzione particolare è stata rivolta in sede di rinnovo anche alla disciplina del diritto allo studio e alla formazione continua.

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