Rapporti di lavoro

Pa, estesi i licenziamenti «veloci»

di Gianni Trovati e Claudio Tucci

La procedura «sprint» che porta alla sospensione in 48 ore e all’uscita in 30 giorni di chi viene visto timbrare l’entrata senza poi andare in ufficio si estende a tutti i comportamenti punibili con il licenziamento e colti in flagrante: comportamenti che a loro volta si estendono, e oltre ad assenze ingiustificate, falsi documentali e condotte aggressive comprendono anche le violazioni gravi e reiterate dei codici di comportamento, la ripetuta valutazione negativa e, per i dirigenti, il mancato esercizio con dolo o colpa grave, dell’azione disciplinare. Per i procedimenti disciplinari ordinari, invece, i termini scendono da 120 a 90 giorni.

Sono queste le novità principali portate dalla bozza del nuovo decreto sul pubblico impiego, il provvedimento chiamato ad attuare la riforma Madia sulle regole per gli statali e a preparare il terreno per far ripartire le trattative sui contratti. Per centrare questo obiettivo la riforma riscrive anche il rapporto fra legge e contratti, fissando il principio che questi ultimi potranno derogare le leggi che riguardano il lavoro pubblico, con l’eccezione del Testo unico: per questa via, si possono accantonare le regole scritte dalla legge Brunetta, che impone di dedicare alla produttività la «quota prevalente» dei fondi per i trattamenti accessori e di dividere i dipendenti in tre fasce di merito. Queste regole, che sono state subito congelate insieme ai rinnovi contrattuali, rappresentano uno degli ostacoli più importanti sul riavvio delle trattative, perché imporrebbero di azzerare i «premi» a un quarto del personale della Pa centrale, e prosciugherebbero voci che oggi finanziano altre indennità come i turni, il «disagio» e così via. Le tre fasce e la «quota prevalente», però, sono scritte nella legge Brunetta e non nel Testo unico, per cui potranno essere derogate.

Il nuovo testo, atteso in uno dei prossimi consigli dei ministri prima della ricerca dell’intesa (imposta dalla Consulta) con Regioni ed enti locali e dei pareri parlamentari, dovrebbe intervenire anche sull’articolo 18. Il vecchio Statuto dei lavoratori, come ribadito in più di un’occasione dalla ministra per la Pa e la semplificazione Marianna Madia, rimane in vigore nel pubblico impiego, ma qualche novità si affaccia all’orizzonte. I “vizi formali” non determineranno più la decadenza dell’azione disciplinare (purché non venga leso il diritto di difesa del lavoratore); se ci sono “prove schiaccianti” nel giudizio penale (per esempio, che portano, in sede di ordinanza non definitiva, alla custodia cautelare in carcere) la Pubblica amministrazione non sarà più costretta ad attendere la definizione della controversia per proseguire il giudizio disciplinare nei confronti dell’impiegato infedele (e quindi, potrà subito mandarlo via dall’ufficio); e se il giudice annulla il licenziamento (o qualsiasi altra sanzione disciplinare) per violazione del principio di proporzionalità (hai sì commesso il fatto illecito, ma la sanzione che ti è stata irrogata è eccessiva) l’amministrazione avrà 60 giorni di tempo (dal passaggio in giudicato della pronuncia) per riattivare correttamente il procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato (oggi, quando arriva la sentenza, se non converte la sanzione direttamente il giudice, scatta automatico il reintegro in servizio del dipendente).

Sull’applicazione delle tutele in caso di licenziamenti illegittimi, insomma, si sta arrivando a un compromesso: in caso di annullamento dell’atto di recesso datoriale resterebbe in piedi, a vantaggio dei lavoratori, la tutela reale piena accordata dall’articolo 18 dello Statuto, pre riforma Fornero (in pratica, reintegrazione nel posto di lavoro per qualsiasi tipologia di licenziamento).

Si aprirebbe invece, rivisitando il modello delineato dall’articolo 21-octies della legge 241 del 1990, sui vizi formali (o procedurali) sancendone, nei fatti, l’irrilevanza ai fini della legittimità dell’azione disciplinare e della sanzione espulsiva irrogata, se non è stato violato il diritto di difesa del lavoratore e nel rispetto dei termini previsti. «Una novità non di poco conto - evidenzia Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’Università di Bologna - in quanto tende ad azzerare la tradizionale equiparazione tra vizio sostanziale e vizio formale ai fini della sanzionabilità dell’atto di recesso illegittimo, naturalmente allorquando sono invece giudizialmente accertati la sussistenza dell’illecito e il rispetto dei diritti di difesa». «Certo, con riguardo alle tutele, la distanza con i lavoratori del settore privato resta ampia a favore di quelli pubblici e quindi difficilmente spiegabile anche sul costituzionale. Si poteva forse fare di più per avvicinare le discipline, ma i termini della delega con riguardo all’articolo 18 Stat. Lav. erano troppo limitati per un intervento di maggiore impatto».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©