Rapporti di lavoro

Per i call center obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione

di Rossella Quintavalle

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono cambiate le disposizioni che regolano l'attività di call center, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.

L'articolo 1, comma 243, della legge 232/2016, nel sostituire l'articolo 24 bis del decreto legge 83/2012, ha apportato modifiche alle misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center e alle sanzioni previste per le violazioni.

Alla luce delle modifiche intervenute il ministero per lo Sviluppo economico, con nota informativa del 31 gennaio 2017, ha illustrato le nuove disposizioni normative. Qualsiasi operatore economico che intenda localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve obbligatoriamente darne comunicazione, almeno trenta giorni prima:
- al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro indicando i lavoratori coinvolti;
- al ministero dello Sviluppo economico con le indicazioni delle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
- al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale.

L'omessa o tardiva comunicazione comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro. Coloro che avessero già localizzato l'attività di call center antecedentemente al primo gennaio 2017, anche mediante affidamento a terzi al di fuori del territorio nazionale e dell'Unione europea, hanno tempo fino al 2 marzo 2017 per effettuare le dovute comunicazioni; in caso di omessa o tardiva comunicazione si applica in questa evenienza una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

Adempimenti in attività di call center
Dal 1° gennaio 2017 , l'utente che effettua o riceve una chiamata da un call center, deve essere preventivamente edotto in merito al Paese da cui risponde fisicamente l'operatore (territorio nazionale, Paesi Ue, Paesi extra Ue). La mancata preliminare informazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
Dal 1° aprile 2017, inoltre, l'utente che effettua o riceve una telefonata verso o da un call center collocato in un Paese extra Ue deve avere la possibilità, su richiesta, di ottenere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o nella Ue, con relativo immediato trasferimento della chiamata in corso. In caso di inosservanza di questi obblighi, il ministero dello Sviluppo economico applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
Altra novità apportata dalla legge di bilancio 2017 consiste nella responsabilità solidale tra committente e gestore del call center: chi affida il servizio a un call center esterno è responsabile in solido con il soggetto gestore e, di conseguenza, la contestazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
Qualunque operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare entro dieci giorni dalla richiesta del ministero dello Sviluppo economico, la localizzazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Le sanzioni previste per la violazione di tale obbligo arrivano fino a 50.000 euro.

Obbligo iscrizione al Roc
Entro il 2 marzo 2017, tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center sono obbligati ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
Lo stesso obbligo sussiste in capo ai soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

Scheda comunicazione al Mise
All'indirizzo di posta certificata comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it, deve essere inviato il modulo allegato alla nota informativa del Mise in argomento. Nel modello, oltre ai dati obbligatori del dichiarante compreso il numero di iscrizione al Roc, devono essere indicate le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un paese che non sia membro dell'Ue. Nell'eventualità che il servizio di call center sia affidato a terzi, lo scrivente deve allegare copia del contratto stipulato con il terzo affidatario del servizio che attesta il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

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