Al via il bonus per i contratti di solidarietà
Dal 30 novembre al 10 dicembre 2017 le imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà (Cds) difensivo, nonché quelle che ne abbiano avuto uno in corso nel 2016, possono richiedere le agevolazioni contributive previste dal Dl 510/1996 come rivisitato dal Dl 34/2014. Le modalità di accesso all’incentivo, per l’anno in corso e per i successivi, sono state illustrate dal ministero del Lavoro con la circolare 18/2017, integrata dalla 19/2017 pubblicata ieri.
I criteri di ammissione e la regolamentazione dello sgravio risiedono nel decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 2/2017, attuativo della previsione legislativa. L’agevolazione contributiva – per la cui copertura sono disponibili 30 milioni di euro annui – consiste in uno sgravio del 35% sui contributi dovuti dalle imprese per i lavoratori che, in relazione all’accordo sottoscritto, sono interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
Lo sgravio, riferito a periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del Dl 34/2014), è riconosciuto per l’intera durata del contratto di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, con riferimento a ogni unità produttiva aziendale interessata dalla contrazione oraria.
Nella circolare 19/2017, il ministero ha precisato che in presenza di più accordi, anche consecutivi, vanno trasmesse distinte domande. La puntualizzazione risponde ad alcuni dubbi sorti in merito alla possibilità di presentare una o più istanze per Cds riferiti alla medesima unità produttiva. Il dicastero ha chiarito che una sola domanda può essere inoltrata, per l’intero periodo di riduzione oraria, solo quando si è in presenza di un singolo accordo.
Nella richiesta – da inviare esclusivamente in modalità telematica (Pec) - le imprese devono indicare l’ammontare della facilitazione richiesta, nonché il codice della pratica inoltrata tramite la piattaforma “Cigs online” con cui è stata presentata domanda per ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ai fini dell’accesso al beneficio è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande. Il provvedimento di ammissione o disconoscimento del beneficio (per motivazioni diverse dall’esaurimento delle risorse stanziate) sarà adottato dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.
Riguardo alla dinamica di accesso ai fondi stanziati va rilevato che a regime (cioè dal 2018), potranno chiedere lo sgravio le imprese che avranno stipulato Cds sino al 30 novembre dell’anno di riferimento, nonché quelle che avranno avuto un Cds in corso di validità nell’ultimo semestre dell’anno precedente.
Fa eccezione il 2017 per il quale, ferma restando la condizione di stipula dei Cds entro il 30 novembre, si ha la possibilità di richiedere il beneficio anche in presenza di Cds in corso nell’intero 2016.
Con riferimento alle scadenze previste per l’inoltro delle domande, il ministero precisa che per il 2017, così come per il futuro, il periodo di trasmissione delle stesse viene cristallizzato nell’arco temporale che va da 30 novembre al 10 dicembre.
Stante la necessità di rispettare i limiti di spesa, l’eventuale saturazione del budget disponibile sarà comunicata nella pagina internet del ministero. Tale circostanza impedirà alle aziende di accedere all’incentivo per l’anno interessato. Nel rispetto delle condizioni di accesso sopra descritte, le imprese potranno proporre una nuova domanda, a valere sulle risorse dell’anno successivo.
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