Contenzioso

Si può licenziare solo in una sede

di Matteo Prioschi

La decisione di Almaviva Contact di licenziare i dipendenti del call center di Roma, a seguito della chiusura dello stesso, senza applicare i criteri di scelta all’intero complesso aziendale che comprendeva altre sedi è basata su ragioni che risultano «non illogiche, né irrazionali o contraddittorie».

Questa la valutazione contenuta in una delle ordinanze (la 53521/2018), dal contenuto analogo, depositate il 1° giugno con cui il tribunale del lavoro di Roma ha rigettato l’impugnazione del licenziamento da parte di un centinaio di dipendenti. Il licenziamento collettivo ha dato vita a un grande contenzioso che ha visto finora, nella prima fase del rito sommario, 39 giudici pronunciarsi a favore dell’azienda e due in senso contrario (si veda anche «Il Sole 24 Ore »del 17 novembre 2017).

Il giudice ha rilevato innanzitutto che la società «ha diffusamente ed in modo analitico descritto le ragioni che hanno determinato l’eccedenza di personale» da cui è scaturita la decisione «non sindacabile dal giudice» di chiudere la sede che aveva risultati economici negativi.

Inoltre l’azienda ha indicato, sempre nella lettera di avvio del licenziamento collettivo, le ragioni per cui «non ha ritenuto di poter applicare i criteri di scelta all’intero complesso aziendale». Queste includono la distanza dagli altri siti aziendali, che comporterebbe tempi di attuazione e modifiche organizzative complesse, con compromissione dello svolgimento regolare dei servizi, aggravando ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale.

Quanto al potere del datore di lavoro di limitare l’individuazione del personale da licenziare a una sola unità produttiva o a un settore dell’azienda, il giudice osserva che «se il solo tenore letterale dell’articolo 5, comma 1, della legge 223/1991 non sembrerebbe consentirlo, poiché la norma sembra suggerire infatti che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, tuttavia il datore di lavoro ben può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ad una singola unità produttiva o anche ad un singolo reparto ma in tal caso deve illustrare le ragioni in modo specifico e deve escplicitarle sin dalla lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo».

La procedura è stata osservata e le motivazioni espresse dall’azienda sono state considerate valide e, oltre a ciò, la decisione di individuare i dipendenti da licenziare solo tra quelli della sede di Roma è stata confermata nell’accordo siglato con i sindacati.

Peraltro, si legge nell’ordinanza, la soluzione adottata dall’azienda non deve essere necessariamente l’unica possibile ma basta che «si prospetti razionale ed oggettivamente funzionale alle esigenze dell’impresa, non potendo essere sindacata, nel merito, dal giudice».

Infine, non viene ritenuto applicabile nel caso specifico l’obbligo di repêchage, che in teoria non è incompatibile con il licenziamento collettivo. Ma dato che l’accordo ha limitato la procedura alla sede di Roma che è stata completamente chiusa, il repêchage non era una soluzione percorribile.

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