Contrattazione

Agenzie per il lavoro esenti dalla stretta sul tempo determinato

di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi


Il decreto dignità entrato in vigore il 14 luglio genera un forte disincentivo all’utilizzo dei lavoratori somministrati, che diventano meno collocabili e più costosi da assumere man mano che cresce la loro esperienza lavorativa. Tuttavia, un emendamento introdotto durante l’esame del testo da parte delle Commissioni della Camera rimedierebbe alla situazione attuale, facendo salva la specialità del lavoro tramite agenzia.

Facciamo un esempio concreto per capire il problema. Un lavoratore viene assunto a termine da un’agenzia per il lavoro per una missione di un mese presso un supermercato; qualche tempo il lavoratore viene richiamato dalla stessa agenzia per svolgere mansioni analoghe presso un supermercato diverso dal precedente.

Per il nuovo utilizzatore, la scelta di questo lavoratore si rivela carica di ostacoli, per diversi motivi. Innanzitutto, la stipula di un nuovo contratto tra l’agenzia e il dipendente si configura – sulla base delle regole contenute nel Dl 87/2018 - come un rinnovo contrattuale (nonostante sia cambiato il posto di lavoro) e, quindi, sarà necessaria l’indicazione della casuale, con tutte le enormi difficoltà interpretative e di ammissibilità connesse.

Il rapporto con il nuovo utilizzatore è penalizzato anche dal punto di vista della durata. Il periodo di lavoro effettuabile presso la nuova azienda, infatti, non potrà raggiungere la durata massima prevista dalla legge (12 o 24 mesi, se si ipotizza la sussistenza della causale) ma dovrà essere ridotto in misura pari ai mesi di attività svolti presso il precedente utilizzatore; anche il calcolo delle proroghe dovrà tenere conto di quelle già fruite in precedenza (fatte salve diverse disposizioni collettive).

Un’ulteriore penalizzazione si verificherà dal punto di vista dei costi. Il contratto di questo lavoratore – trattandosi di un rinnovo – sarà assoggettato alla maggiorazione dello 0,5% introdotta dal decreto dignità, con un aggravio di costo che penalizzerà un’impresa che, in realtà, non ha mai utilizzato in precedenza le sue prestazioni.

Di fronte a questi problemi - obbligo di scrivere la causale, computo dell’anzianità lavorativa presso altre imprese, aggravio di costo anche in caso di prima missione - il soggetto utilizzatore sarà spinto a scegliere un lavoratore differente, preferendo chi non ha mai lavorato con quell’agenzia.

Questa persona, infatti, potrà essere usata senza causale per 12 mesi, con possibile estensione sino a 24, non sarà gravata da costi aggiuntivi per il primo contratto e potrà essere prorogata sino al tetto massimo previsto dalla legge.

Questo problema potrebbe trovare soluzione se la conversione in legge del decreto mantenesse la modifica che ha già superato l’esame delle commissioni, secondo cui le condizioni previste dal nuovo articolo 19, comma 1, lettera a del Dlgs 81/2015 «nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore».

Si tratta di un’ampia deroga alle nuove regole in favore del lavoro in somministrazione. L’emendamento, come si legge nel dossier di approfondimento curato dal Servizio studi della Camera e del Senato, ha lo scopo di spostare sull’utilizzatore non solo la causale, come emerso finora, ma anche il computo dei limiti di durata, dei presupposti per le proroghe e i rinnovi, e dei termini per l’impugnazione del contratto.

Una correzione di rotta importante, che impedirebbe una penalizzazione ingiusta e riconoscerebbe la specificità della somministrazione di lavoro.

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