Adempimenti

Sanzioni aumentate fino al 40% in caso violazioni ripetute

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: con la prima vengono aumentati i dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; con la seconda, più immediata, mediante l’inasprimento delle sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessate all’aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate nell’articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

L’incremento si articola in tre casi:

20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;

10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);

le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all’articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il lavoro sommerso con una “maxisanzione”, nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l’occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione varia da 1.500 a 9.000 euro, nel secondo caso da 3.000 a 18.000 euro, nel terzo caso da 6.000 a 36.000 euro. Nell’ipotesi poi che l’assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di mano d’opera che è punito, dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50.000 euro. Analoga sanzione è posta a carico dell’utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è all’articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3.000 euro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti. La sanzione è da 2.000 a 6.000 euro per l’irregolare od omessa designazione del referente.

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9.000 euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l’incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l’aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

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