Un'azienda ha assunto in data 1/2/2018 una dipendente in sostituzione di maternità. La lavoratrice sostituita rientra il 17/10/2018. Nel frattempo un'altra lavoratrice è andata in maternità nel mese di luglio 2018. Può la sostituta, al rientro della prima lavoratrice sostituita (17/10/218) sostituire la seconda lavoratrice, quindi dal 18/10/2018 senza lo stop and go? Le note del ministero del lavoro del 4/10/2012 e 5/11/2012 non lo prevedevano poi nella nota del 22/04/2013 n. 7258 scaturita dall'incontro con i consulenti del lavoro si era invece stabilito al punto 7 che lo stop and go è necessario. Nel presente caso quindi posso fare una proroga del contratto sostituendo il nome della lavoratrice o applicare lo sto and go?
Si ritiene che nel caso in esame non sia applicabile l’esonero dalla pausa intermedia. L’articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La disposizione non opera nei confronti dei lavoratori impiegati...