Sostituzione di maternità e pause intermedie
Si ritiene che nel caso in esame non sia applicabile l’esonero dalla pausa intermedia. L’articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La disposizione non opera nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali. La norma non contempla dunque l’ipotesi della sostituzione dei lavoratori. L’esonero potrebbe però essere inserito nella contrattazione collettiva.