Previdenza

Disoccupazione in stand-by senza effetti sull’Ape sociale

di Fabio Venanzi

La sospensione dell’ indennità di disoccupazione non fa venir meno i requisiti per l’accesso all’ anticipo pensionistico sociale .

Lo precisa l’Inps con il messaggio 2884/17.

Con le circolari 99 e 100 del 16 giugno, l’Istituto ha fornito i primi chiarimenti sui requisiti richiesti per l’accesso all’Ape sociale e alla riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori precoci, cioè coloro che prima del compimento del 19esimo anno di età posso vantare almeno dodici mesi di lavoro effettivo.

In merito alla valutazione dello stato di disoccupazione si precisa che la sospensione della Naspi (o similari) a seguito di rioccupazione, non costituisce ostacolo alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale, purché al momento della presentazione della domanda di riconoscimento il richiedente abbia fruito integralmente della prestazione spettante.

Può essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno, il requisito relativo al trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Tale trimestre non può essere interrotto, neppure con un giorno, di prestazione lavorativa. Lo stato di disoccupazione di almeno tre mesi, terminato il periodo indennizzato, dovrà essere mantenuto fino al momento dell’accesso alla prestazione Ape sociale/pensionamento anticipato precoci.

In merito alla possibilità di integrare la domanda già presentata, il messaggio precisa che è consentito solo per inviare documentazione richiesta dai dpcm attuativi senza modificare il numero di protocollo o l’ora di ricezione.

Nel caso in cui la modifica o l’integrazione dovesse riguardare i dati forniti al momento dell’invio della domanda, dovrà essere presentata una nuova istanza che avrà un nuovo protocollo e una data/ore diversi.

In via prioritaria saranno ammessi all’Ape sociale coloro che sono prossimi al pensionamento di vecchiaia, mentre sui precoci si terrà conto della data di raggiungimento dei 41 anni di contributi. Solo a parità di requisiti, si terrà conto della data e dell’ora di presentazione della domanda.

Per gli operai edili, infine, il modello AP116 attestante la mansione svolta potrà essere sostituito da apposita dichiarazione resa dal rappresentante della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi di iscrizione del lavoratore.

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