di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una srls unipersonale deve assumere un dipendente. Tale dipendente può essere il coniuge convivente del socio unico dell'azienda? Nel caso il coniuge possedesse il 20% delle quote potrebbe comunque stabilirsi un rapporto di lavoro subordinato?

Nella maggior parte dei casi, il lavoro prestato nell’ambito di un contesto familiare è svolto in virtù di una obbligazione di natura "morale", basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, ossia sul legame solidaristico ed affettivo che caratterizza il contesto familiare (vincolo coniugale, parentela, affinità ec.). Pertanto, normalmente. la giurisprudenza maggioritaria e la prassi amministrativa (per tutte v. circ. Inps 179/1989) presumono che le prestazioni lavorative rese da familiari all’interno della azienda normalmente siano a titolo gratuito, non potendosi tuttavia escludere che talvolta le medesime possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere tuttavia fornita prova rigorosa in caso di contestazioni (v. ad es. Cass. 15 marzo 2006, n. 5632). La convivenza, ad esempio, rappresenta un importante indice dalla cui valutazione (riservata al giudice del merito) è possibile propendere verso la configurabilità di un rapporto di lavoro reso a titolo gratuito (oltre alla convivenza sono apprezzabili, a tali fini, anche altre situazioni di fatto: ad esempio la comune militanza politica, v. Cass. 11089/2012). E’ bene precisare che tali criteri trovano principale applicazione nei rapporti instaurati nell'ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa (ad esempio, studi professionali). Rispetto alle società di capitali la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato genuino è più agevole, come confermato dallo stesso Inps nella citata circolare 179/1989, atteso il possesso della personalità giuridica da parte della società: “per i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di società di capitali, in via generale il rapporto di lavoro può essere convalidato in quanto il rapporto stesso intercorre con le società e non con i singoli soci.”. Nel caso di specie, pertanto, è astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato purché siano ovviamente soddisfatti i requisiti tipici di tale tipologia lavorativa (ad es. assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore/società, ec.).

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