Contratto a termine per maternità da legare al rientro effettivo
Nell’ipotesi di un contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, è sempre opportuno procedere con l’indicazione del doppio termine (data certa e riferimento al rientro in servizio del lavoratore sostituito), prevedendo poi un’ulteriore “data” di chiusura del rapporto prima che esso raggiunga i 36 mesi. Dal punto di vista pratico, nel caso illustrato, opera il diritto del lavoratore a termine a restare in servizio fino al rientro di colei che si è assentata e l’altrettanto certo divieto per l’azienda – pena la conversione in rapporto a tempo indeterminato – di impiegare il medesimo soggetto, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale per più di 36 mesi. La soluzione più sicura è data dalla possibilità di stipulare il contratto in deroga al limite dei 36 mesi presso la sede locale territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro: in caso di mancato rispetto di tale procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo rapporto si considera a tempo indeterminato. Grazie a tale particolare istituto è quindi possibile stabilire una cessazione del contratto avente data certa, a prescindere dall’effettivo rientro in servizio della lavoratrice oggi assente. Va infine ricordato che la cessazione anticipata del contratto a tempo determinato è possibile solo nei seguenti casi: decesso del lavoratore, dimissioni, risoluzione consensuale o, infine, licenziamento per giusta causa.