Contributi come commerciante solo se l’attività è abituale e prevalente
Per il socio e amministratore di una srl che svolge attività commerciale, l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti scatta solo se viene verificata l'effettiva esistenza dei requisiti previsti dalla legge 1397/1960 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), in particolare l'abitualità e la prevalenza del lavoro svolto.
L'Inps ha richiesto all'amministratrice di una srl l'iscrizione e il versamento dei relativi contributi alla gestione commercianti, sulla base del fatto che l'azienda si occupava di commercio per corrispondenza di piccoli strumenti, anche se i rapporti con i clienti di fatto erano gestiti da un'altra società incaricata.
Secondo la Corte d'appello la richiesta di iscrizione alla gestione commercianti era motivata dal fatto che l'amministratrice svolgeva attività di raccordo tra l'azienda straniera produttrice degli oggetti e quella incaricata della commercializzazione. Per i giudici di secondo grado in tale situazione si concretizzavano due dei tre requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 1397/1960 e cioè:
- essere titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero essere familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- avere la piena responsabilità dell'impresa e assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.
La Cassazione, con la sentenza 22990/2017, richiamandosi a precedenti recenti (5690/2017 e 4440/2017) ha però evidenziato che ciò non è sufficiente per far scattare l'obbligo di versare i contributi come commercianti, in quanto deve concretizzarsi anche il terzo requisito, cioè la partecipazione personale al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Per tale condizione, rilevano i giudici, «non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo».
La Corte d'appello non ha verificato l'esistenza di queste condizioni ma si è basata su «presunzioni che si fondano su premesse errate e non esaustive», come la natura giuridica della Srl e il ruolo di raccordo svolto dall'amministratrice. Di conseguenza è stato accolto l'appello proposto dalla lavoratrice.
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