Obblighi del lavoratore: cambio di residenza
Si premette che la giurisprudenza citata nel quesito ha concluso che è legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore mediante lettera raccomandata spedita all’indirizzo di residenza noto al datore di lavoro, sul presupposto che il lavoratore, sebbene asseritamente obbligato dal CCNL in tal senso, non avesse informato il datore di lavoro dell’avvenuto cambio di residenza, in violazione della disposizione contrattuale collettiva che imponeva di comunicare tale circostanza e dei principi di buona fede e correttezza. Tuttavia, si precisa che il CCNL Multiservizi non impone al lavoratore di comunicare al datore di lavoro la variazione del proprio indirizzo di residenza, giacché non prevede alcun obbligo in tal senso, mentre si apprende dal quesito che tale onere di comunicazione sarebbe previsto da un regolamento aziendale. Ricordiamo a tale riguardo che la giurisprudenza in materia (ex plurimis, Cass. Civ., Sezione Lav., 11 luglio 2007, n. 15489) ha sancito che il regolamento aziendale è assimilabile al contratto collettivo di lavoro laddove regola, anche per il futuro, aspetti che disciplinano il rapporto di lavoro ed assicura in tal modo uniformità di trattamento nei confronti dei lavoratori. Peraltro, è ormai ius receptum (ex multis, Cass. civ. sez. lav. 09 giugno 2015 n. 11920) il principio sancito dall’art. 1335 c.c., secondo cui nei confronti del lavoratore opera una presunzione di conoscenza della corrispondenza indirizzata dal datore di lavoro all’ultimo indirizzo noto a quest’ultimo, presunzione che non è superabile nemmeno invocando l’erroneità dell’indirizzo di residenza a cui è stata indirizzata la corrispondenza, specie ove sia stata l’omessa comunicazione della variazione di indirizzo ad aver determinato l’invio delle comunicazioni ad un indirizzo diverso. Né si ritiene che sul datore di lavoro incombano obblighi di ulteriori verifiche in tal senso, in ragione del principio di conoscenza sopra esposto. In considerazione di quanto precede, il lavoratore avrebbe dovuto tempestivamente comunicare al datore di lavoro l’intervenuta variazione del proprio indirizzo di residenza, sia perché tale obbligo è previsto nel regolamento aziendale, sia in ossequio ai principi di buona fede e correttezza sottesi al rapporto di lavoro. Conseguentemente, in assenza di tale comunicazione e poiché il licenziamento è stato inviato all’ultimo indirizzo di residenza del lavoratore noto al datore di lavoro, il licenziamento per giusta causa irrogato nel caso in esame risulta correttamente intimato.