Riassunzione del lavoratore come apprendista
La prima condizione da verificare, che attiene alla “genuinità” del contratto di apprendistato riguarda la durata del pregresso contratto a termine il quale, ove abbia comportato lo svolgimento delle medesime mansioni, non deve aver superato una durata pari al 50% di quella prevista per il periodo formativo. Per il resto, l’assunzione è volta alla qualificazione o riqualificazione professionale, che deve essere dimostrabile, nei limiti previsti dal contratto collettivo.